Art. 10 Costituzione

Dispositivo

  1. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente conosciute.
  2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [ prel. 16; c.p. 3 ss. ].
  3. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’esercizio delle liberà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge [ c.p. 215, 235, 312 ].
  4. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [ 26; c.p. 13; c.p.p. 697-722 ].

Spiegazione dell’art. 10 costituzione

L’Assemblea costituente discusse molto di questo art. 10 Costituzione, in particolar modo del primo e terzo comma. Procediamo per gradi.

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente conosciute.”

Quanto al primo comma dell’art. 10 costituzione, il dibattito riguardò il problema dell’adattamento automatico dell’ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale. La prima cosa che fecero fu di suddividere in due categorie le fonti internazionali: da un lato collocarono le norme di diritto internazionale generale, cioè tutte quelle norme definite «consuetudini», che vincolano tutti gli Stati membri della comunità internazionale al rispetto di un comportamento «costante ed uniforme»; dall’altro lato, invece, troviamo i trattati, altrimenti detti norme di diritto internazionale positivo. Dopo questa suddivisione, i Costituenti scelsero di riconoscere efficacia diretta solo alle norme di diritto internazionale generale (le consuetudini), mentre per i trattati prevedevano la necessità di una rettifica.

“La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”

Il secondo comma tutela la condizione giuridica dello straniero. Con questo comma vengono recepite all’interno del nostro ordinamento le norme che le norme e i trattati internazionali dedicano alla tutela dello straniero; a sua volta la Costituzione ne rimanda la tutela alla legge ordinaria.

L’ordinamento italiano prevede due categorie di cittadini stranieri: quelli provenienti da un paese dell’Unione europea (la cui tutela è simile a quella dei cittadini italiani) e quelli provenienti da un paese extra-europeo (per i quali sono previste restrizioni circa l’ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica).

“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’esercizio delle liberà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”

L’elaborazione di questo comma fu leggermente più difficile dei precedenti, questo perché vennero proposti tre differenti testi:

  • «Lo straniero a cui siano state negate nel proprio paese le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana…»;
  • «Lo straniero al quale sia negato l’effettivo esercizio dei diritti di libertà…»;
  • «Lo straniero al quale nel proprio paese sia impedito di diritto e di fatto l’esercizio delle libertà…».

Quello che possiamo oggi leggere è il frutto di questi tre testi. Coloro che li proposero, e insieme a loro anche gli altri membri della Costituente, concordarono sul fatto che il diritto di asilo poteva essere concesso solo dopo aver accertato che nel paese di provenienza dello straniero fosse effettivamente impedito l’esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana (e non dalla Costituzione del paese straniero).

Vi è da sottolineare il carattere umanitario che questo comma fa assumere alla norma: viene, infatti, qui riconosciuto il diritto all’asilo agli individui perseguitati nei loro paesi di origine.

“Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”

Il quarto comma, allo stesso modo del terzo, rafforza il carattere umanitario dell’art. 10 costituzione: viene qui sancito il divieto di estradizione di un individuo accusato di reati politici. Generalmente, con reati politici si intendono i crimini commessi per opporsi a un regime dittatoriale o autoritario. Andando più a fondo, i reati politici non attengono solo all’appartenenza ad un partito di opposizione o all’espressione, in generale del dissenso politico nei confronti delle forze politiche dominanti, ma a qualunque attività che si ponga in contrasto con gli interessi dello Stato e, più in generale, con quelli della collettività.

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