Art. 12 Costituzione

Dispositivo

  1. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni [ c.p. 292-293 ].

Spiegazione dell’art. 12 costituzione

Le origini del tricolore risalgono alla Repubblica Cispadana quando, nel 1797, il Parlamento decise i colori della bandiera (verde, bianco e rosso). Il tricolore – con al centro lo «scudo di Savoia» – ricomparve durante la prima guerra d’indipendenza (1848-49). Nel 1861, proclamato il Regno d’Italia, la bandiera prescelta fu proprio il tricolore della prima guerra d’indipendenza.

Il precedente tricolore, approvato nel 1925 in epoca fascista, aveva al centro lo stemma della casa regnante. In virtù di ciò, nel corso della discussione ci fu chi propose l’eventuale possibilità di apporre uno stemma nella banda centrale bianca della bandiera. L’Assemblea Costituente, però, decise per il «tricolore puro e schietto».

Collocando la disposizione sulla bandiera nazionale all’interno dei principi fondamentali si è inteso dotare l’emblema della riserva costituzionale, sottraendola pertanto alla revisione di legge ordinaria.

Da un punto di vista giuridico, l’art. 12 ha l’importante funzione di impedire che la maggioranza politica al governo possa decidere arbitrariamente di aggiungere al tricolore i propri simboli di identificazione.
Nel 1988, una legge (la n. 22) ha disciplinato l’uso pubblico del tricolore: la normativa prevede l’esposizione del vessillo italiano negli edifici pubblici con a fianco (in posizione secondaria) la bandiera dell’Unione europea. Sempre la legge n. 22/1988 ha concesso a Regioni, Province e Comuni  di disciplinare autonomamente l’esposizione delle bandiere all’interno e all’esterno delle proprie sedi e ha permesso loro di dotarsi di propri vessilli e gonfaloni.

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