Art. 13 Costituzione

Dispositivo

  1. La libertà personale è inviolabile [ c.p. 289bis, 605-609decies, 630 ].
  2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [ 111 ] e nei soli casi e nei modi previsti dalla legge [ 25, 68; c.p.p. 244, 245, 247, 249, 266 ss., 272 ss.; c.p.c. 118, 260 ].
  3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto [ c.p.p. 351, 354, 356, 380, 381, 384 ].
  4. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà [ 27; c.p. 606-609, 609ter n.4 ].
  5. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [ c.p. 137; c.p.p. 303 ].

Spiegazione dell’art. 13 costituzione

“La libertà personale è inviolabile”.

Memore del totale annullamento dei diritti di libertà durante il regime fascista, l’Assemblea Costituente decise di aprire la prima parte della Costituzione elevando la libertà personale a diritto inviolabile spettante ai cittadini e agli stranieri. È da specificare che la Costituzione si limita a riconoscere tale diritto naturale, non è quindi una sua concessione.

“Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e nei modi previsti dalla legge”

Nel corso della storia la giurisprudenza si è impegnata a fornire un’analisi esaustiva di questo comma e ha, così, inteso la libertà personale come un insieme composto da:

  • libertà fisica contro misure coercitive arbitrarie;
  • libertà contro misure degradanti della dignità sociale;
  • garanzia contro la menomazione della libertà morale.

Tuttavia si può scorgere qui la possibilità di un turbamento della libertà personale nei casi e nei modi previsti dalla legge ordinaria. Vista la sfera in cui va incidere questo turbamento, l’Assemblea Costituente si è preoccupata di sancire in questo articolo alcune garanzie, quali:

  • riserva di legge assoluta, in base alla quale la competenza a disciplinare l’inviolabilità personale (e quindi anche i casi di sue eventuali restrizioni) spetta unicamente alla legge ordinaria;
  • riserva di giurisdizione, per cui le restrizioni alla libertà personale può essere inflitta solo dall’autorità giudiziaria (habeas corpus);
  • obbligo di motivazione, significa che ogni atto che infligge una restrizione alla libertà personale deve essere succintamente motivato.

Può essere che, date le circostanze e la gravità del caso, si renda necessario un intervento repentino per il quale l’autorità di pubblica sicurezza non può attendere l’atto dell’autorità giudiziaria , senza che da tale attesa derivi la consumazione di un atto illecito. Questa eventualità viene presa in considerazione dal successivo comma.

“In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”

L’art. 13 costituzione indica chiaramente che le eventuali restrizioni della libertà personale possono essere decise solamente attraverso leggi approvate dal Parlamento (l’organo dello Stato eletto dai cittadini e che li rappresenta), a loro volta subordinate ai principi affermati nella Costituzione.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza (pensiamo ad esempio a un furto o un tentativo di omicidio), l’autorità di pubblica sicurezza è autorizzata a trattenere in arresto una persona e farla rimanere in questo stato per non più di 96 ore: trascorso questo tempo, qualora i giudici non abbiano convalidato il fermo, il provvedimento restrittivo perde la sua validità.

“È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà”

Tale comma dichiara l’assoluta illegittimità di qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica in grado di annullare l’autonomia psichica di una persona che si trova in stato di arresto o di fermo. Vengono quindi aberrate e vietate tutte le possibili forme di tortura che possono essere esercitate per estorcere una confessione. Da tale comma deriva anche il divieto di esercitare tali violenze durante un interrogatorio.

“La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”

Il dibattito tenutosi in occasione dell’art. 13 della Costituzione si concentrò sull’ultimo comma, che introduceva il concetto di libertà provvisoria (sancita da altre costituzioni liberali come, ad esempio, quella degli Stati Uniti d’America).

I costituenti sentì il bisogno che l’ordinamento giudiziario italiano stabilisse un limite all’attesa dell’imputato detenuto: qualora esistesse una prova sicura di responsabilità dell’imputato questo doveva essere rinviato a giudizio in tempi rapidi, altrimenti doveva essere scarcerato per assoluzione oppure rilasciato provvisoriamente in attesa del processo (libertà provvisoria).

Quindi vengono qui trattate le misure cautelari e la loro portata. Esse si suddividono in:

  • personali, i cui presupposti sono: gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato;
  • reali, che prevedono la sottrazione di cose o beni, per esigenze probatorie o di pubblica sicurezza, dalla disponibilità del soggetto contro il quale è prevista la misura cautelare. I presupposti per la loro applicazione sono: il periculum in mora (pericolo che la disponibilità dei beni possa compromettere le esigenze investigative) e il fumus boni iuris (cioè l verosomiglianza degli accadimenti descritti nel provvedimento)

Rimane infine da specificare una circostanza. Il Comitato di redazione della Costituzione, allo scopo di prescrivere un identico iter normativo, propose un articolo che riuniva al suo interno le disposizioni relative alle tre classiche inviolabilità,

  • inviolabilità della libertà personale;
  • inviolabilità del domicilio;
  • inviolabilità della corrispondenza.

L’Assemblea costituente, tuttavia, decise di dedicare un articolo apposito a ciascuna delle tre inviolabilità: l’art. 13 costituzione per la libertà personale; l’art. 14 per l’inviolabilità del domicilio; l’art. 15 per l’inviolabilità della corrispondenza.

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