Art. 14 Costituzione

Dispositivo

  1. Il domicilio [ c.c. 43, 45, 46 ] è inviolabile [ c.p. 614, 615 quinquies ].
  2. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [ 13, 11; c.p.p. 244-263, 316-323, 332; c.p.c. 118, 670 ].
  3. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità [ 32 ] e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali [ 53 ] sono regolati da leggi speciali.

Spiegazione dell’art. 14 costituzione

“Il domicilio è inviolabile”.

Con il termine domicilio si intende quel luogo privilegiato dove una persona esercita la propria libertà personale. Tale luogo gode delle stesse garanzie previste dall’art. 13 ed è considerato «inviolabile». La libertà domiciliare è riconosciuta a:

  • persone fisiche, cioè cittadini, stranieri e apolidi;
  • persone giuridiche, come ad esempio le società per azioni;
  • associazioni di fatto, cioè un complesso organizzato di persone.

Il domicilio è stato anche oggetto di descrizione da parte della nostra giurisprudenza, in particolar modo quella penale. Essa definisce il  domicilio come un luogo non pubblico (cioè una «privata dimora») strumentale alla vita familiare, professionale, culturale e politica di un individuo (l’abitazione, l’ufficio, la sede di un partito politico…). Esiste anche una giurisprudenza che estende la definizione di «privata dimora» ai mezzi di trasporto, quali: roulotte, camper, cabine dei camion, autovetture e natanti.

Con il progredire della tecnologia, è stato ritenuto necessario istituire il c.d. domicilio informatico, considerato proiezione spaziale della persona nei sistemi informatici (per esempio, hard disk dei computer, account elettronici bancari, siti web personali, account registrati sui social network, ecc.).

“Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”

Con l’art. 14 costituzione volle sottolineare il fatto che al domicilio doveva essere riconosciuta la medesima tutela spettante alla libertà personale ex art. 13, cioè una tutela costituzionale.

Ciò significa che, come per l’art. 13, per accedere a un domicilio è necessaria un’autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudiziaria, che può emetterla solamente nei modi e nei casi previsti dalla legge. In definitiva, la tutela del domicilio è garantita da una riserva di legge assoluta e rinforzata e da una riserva di giurisdizione. Solo la legge può stabilire quando e come la libertà in esame può essere sacrificata e solo l’autorità giudiziaria, con provvedimenti motivati, può deciderne, concretamente, il sacrificio.

In occasione di questo secondo comma, si sviluppò un serio dibattito concernente gli accertamenti fiscali così sviluppatosi:

  • L’onorevole Roberto Lucifero (facente parte del Blocco nazionale della libertà, d’ispirazione monarchica e conservatrice) propose di limitare le ispezioni  per scopi fiscali ai luoghi diversi dall’abitazione ove la persona esplichi la sua attività.
  • In opposizione si schierò il relatore dell’articolo, l’onorevole Lelio Basso (del Partito socialista italiano), affermando che non v’era nessuna ragione di accettare la distinzione fra casa privata e ufficio. Inoltre fece notare che, ammettendo tale distinzione, si sarebbero favorite le frodi fiscali perché sarebbe bastato portare i registri a casa per impedire gli accertamenti.

Vista la delicatezza del tema, si decise di prendere una decisione e scolpirla nel successivo, e ultimo, comma.

“Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”

In questo comma l’Assemblea Costituente descrive i motivi per i quali è legittimo un turbamento dell’inviolabilità del domicilio:

  • per motivi sanitari (verifica delle condizioni igieniche di un’abitazione o di un luogo di lavoro);
  • per motivi economici (accertamenti fiscali, viene quindi preferita la sluzione offerta dall’onorevole Lelio Basso);
  • per motivi legati all’incolumità pubblica (verifica delle condizioni di un luogo aperto al pubblico).

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