Art. 15 Costituzione

Dispositivo

  • La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [ 68; c.p. 616-623bis ].
  • La loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria [ 111 ] con le garanzie stabilite dalla legge [ c.p.p. 248, 254, 353 ].

Spiegazione dell’art. 15 costituzione

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”.

L’art. 15 della Costituzione garantisce la riservatezza del contenuto delle comunicazioni, intesa come condizione indispensabile per rendere effettiva la libertà di comunicazione, aberrando al contempo qualsiasi intromissione immotivata. Ma quali sono le comunicazioni che rientrano nella sfera del seguente articolo e che, quindi, possono usufruire della tutela costituzionale? La giurisprudenza si è impegnata nel fornire una risposta e ha chiarito come siano potette dalla costituzione:

  • le buste suggellate;
  • le cartoline contenute in buste non chiuse;
  • i pacchi postali;
  • le comunicazioni con segni simbolici (come ad esempio, l’alfabeto Morse);
  • le conversazioni;
  • i messaggi di posta elettronica;
  • le comunicazioni scambiate in chat o in videoconferenza se avvengono in forma uno-a-uno (ad es. WhatsApp).

Per completare il quadro dipinto da questo comma, vanno ulteriormente specificati due aspetti:

  • la libertà di comunicazione spetta a tutti gli individui (cittadini, stranieri, apolidi) e ai soggetti collettivi privati (associazioni, aziende…);
  • la tutela costituzionale è prevista sia per il mittente che per il destinatario.

Al fine di rafforzare la tutela dei dati personali, nel 1996 è stato istituito il Garante per la privacy (Autorità garante per la protezione dei dati personali), il cui scopo è quello di garantire la tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali.

“La loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

Nella sua formulazione originaria, questo articolo aveva il seguente testo: «La libertà e la segretezza di comunicazione e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite. Può derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell’autorità giudiziaria. La legge può stabilire limitazioni e istituire censure per il tempo di guerra. La divulgazione di notizie per tal modo conosciute è vietata». L’Assemblea Costituente decise di la parte riguardante il tempo di guerra, in quanto ritenne sottinteso che durante i periodo di belligeranza fosse possibile sospendere alcune libertà dei cittadini.

Per quanto riguarda l’ammissibilità o meno del sequestro della corrispondenza nel corso di ispezioni personali o domiciliari, si concluse che sarebbe stato possibile leggere la corrispondenza personale di un individuo soltanto una volta ottenuto un provvedimento motivato da parte dell’autorità giudiziaria

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