Art. 16 Costituzione

Dispositivo

  1. Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza [ 120; c.p. 215, 233 ]. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
  2. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica [ 35 ] e di rientravi, salvi gli obblighi di legge.

Spiegazione dell’art. 16 costituzione

“Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”

L’Assemblea tutela la libertà di circolazione quale articolazione della libertà personale. L’articolo non diede molto da discutere, ci fu solo una riformulazione: le parole “qualsiasi parte del territorio nazionale” furono inserite al fine di vietare alle Regioni di limitare arbitrariamente tale libertà con propri provvedimenti. I costituenti vollero rendere il più chiaro possibile il divieto di limitare la libertà di circolazione per ragioni politiche; la restrizione della libertà di circolazione può avvenire solo per ragioni di detenzione . Tale disposizione viene rafforzata dall’art. 120, che vieta alle Regioni di limitare tale libertà. Senza una previsione del genere l’Italia non potrebbe definirsi uno Stato unitario.

Nel suo contesto originario, questo primo comma garantiva la libertà di circolazione e di soggiorno solamente ai cittadini italiani. Oggi – con gli accordi firmati nell’ambito dell’Unione Europea – ciascun cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio di uno stato che aderisce all’Unione. Ad esempio, l’Italia aderisce agli accordi di Schengen, grazie ai quali i cittadini degli Stati firmatari hanno la possibilità di attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza dover sottoporsi ai controlli di frontiera.

“Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica [ 35 ] e di rientravi, salvi gli obblighi di legge.”

La formulazione del secondo comma sollevò qualche dubbio. Si pensava che le parole «salvo gli obblighi di legge» ammettessero la possibilità che l’effettivo esercizio del diritto potesse essere subordinato alla volontà del legislatore. La spiegazione non tardò ad arrivare, infatti. nel corso delle discussioni, fu chiarito che la parola obblighi si riferiva esclusivamente alle formalità burocratiche relative al rilascio e all’esibizione dei passaporti.

Con il secondo comma viene messo nero su bianco la libertà di espatrio, limitata solamente dall’obbligo di possedere un documento di riconoscimento valido:

  • la carta d’identità per i cittadini che si recano nei paesi dell’Unione Europea e in quelli che hanno firmato un accordo con l’Italia;
  • il passaporto per i cittadini che viaggiano in tutti gli altri paesi.

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