Art. 18 Costituzione

Dispositivo

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [ 2 ],senza autorizzazione , per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [ 19, 20, 39, 49; c.c. 14 e ss.; c.p. 270-271, 305, 306, 416, 416bis; disp. fin. XII ].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare [ disp. fin. XII; c.p. 270 ].

Spiegazione dell’art. 18 costituzione

Il diritto di associazione è tutelato dal costituente in quanto espressione della libertà personale (13 Cost.) e del diritto fondamentale che i singoli hanno di esplicare la propria personalità nelle formazioni sociali (2 Cost.).

Con questo articolo viene sancita la piena libertà di associazione con poche limitazioni.

Le associazioni vengono definite segrete quando occultano i loro soci, celano finalità e attività sociali e interferiscono con le funzioni di organi costituzionali. Fino a oggi il caso più clamoroso ha riguardato la Loggia massonica “Propaganda Due”, meglio nota come P2, il cui fine era il sovvertimento dell’assetto politico istituzionale della Repubblica italiana: essa fu sciolta con una legge nel 1982.
Quanto alle associazioni di tipo militare, il divieto scatta quando queste perseguono scopi politici utilizzando mezzi violenti “così da determinare un’atmosfera di intimidazione e di paura”, nelle quali l’individuo rinuncia alla propria libertà. Non si tratta quindi necessariamente di associazioni di persone armate, come per esempio un’associazione di cacciatori.

Le associazioni riuniscono persone che hanno interessi, attività, scopi e valori comuni. Spesso sono le associazioni a rendere pubblici e a sostenere le idee e gli interessi di gruppi di persone. Costituiscono quindi una sorta di “corpo intermedio” tra i singoli individui e lo Stato.

Come spesso accade nel caso di diritti che siamo abituati a dare per scontati, dobbiamo immaginare che cosa succederebbe nel caso contrario, ossia se il diritto di associazione non fosse consentito: il Governo o i suoi rappresentanti locali deciderebbero caso per caso quali associazioni possono essere fondate oppure consentirebbero l’esistenza solo di associazioni promosse dallo Stato. In ogni caso verrebbero profondamente danneggiate la libertà personale e la libertà di espressione, nonché la possibilità di far valere i propri diritti.

Tale libertà si esprime essenzialmente nella libertà di costituire un’associazione, di aderirvi o meno, di recedere da essa.

La Corte Costituzionale ha chiarito come la libertà negativa di non associarsi sia da considerarsi rispettata anche quando una categoria di soggetti è obbligatoriamente inquadrata entro enti pubblici purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi costituzionali. La stessa Costituzione contempla la libertà associativa in relazione ai sindacati (39 Cost.) ed ai partiti politici (49 Cost.). A livello comunitario la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea la accosta al campo “politico, sociale e civico” (art. 12).

Nonostante il testo costituzionale attribuisca tale diritto ai soli cittadini, è pacifico che anche gli stranieri possono usufruire di tale libertà, con gli stessi limiti previsti per i cittadini.

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