Art. 23 costituzione

Dispositivo

Nessuna prestazione personale [ 4, 48, 52 ] o patrimoniale [ 41, 42, 53 ] può essere imposta se non in base alla legge.

Spiegazione dell’art. 23 costituzione

L’art. 23 costituzione va letto per quello che dice, cioè per il divieto che pone, e sarebbe non giustificata illazione volgere la frase al positivo e trarne la conseguenza che per legge può essere imposta qualsiasi prestazione. Nel fissare prestazioni la legge dovrà sempre tener conto dei diritti e delle libertà garantiti al cittadino dalla Costituzione. La quale prevede d’altra parte in modo deciso una prestazione di carattere personale (servizio militare) e una di carattere patrimoniale (pagamento dei tributi). La sola deduzione che può trarsi dal volgere in positivo la proposizione dell’articolo è quella di non autorizzare una elencazione in senso tassativo delle prestazioni obbligatorie previste dalla Costituzione; sicché la legge, nel rispetto dei diritti e delle libertà consacrati dalla Costituzione, potrà imporne altre (ad es., come fu osservato in Assemblea l’obbligo di recare testimonianza nei giudizi, il munus puhlicum del servizio di giurato, l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve nelle strade di fronte alle proprietà immobiliari). In sottocommissione era stato proposto: « La legge può sancire obblighi di prestazioni di lavoro in modo conforme alle attitudini e alle possibilità dei cittadini e salvaguardando nel miglior modo il compito della donna nella famiglia». Ma la proposta fu respinta, e alla relativa votazione può attribuirsi il carattere di un divieto fatto alla legge di imporre prestazioni di lavoro, ove si consideri che, per contro, all’art. 4 è stato riconosciuto il diritto di scelta del lavoro e all’art. 16 quello di fissare la residenza in qualsiasi parte del territorio nazionale 

Giurisprudenza sull’art. 23 costituzione

Corte appello Genova sez. II, 11/03/2021, n.299

Il danno subito dal proprietario di un immobile a causa della sua indisponibilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che ‘tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento delle sezioni unite della suprema corte secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomofilattico che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 costituzione.

Corte appello Genova sez. II, 09/02/2021, n.157

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, in contrasto con il principio secondo il quale ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno -conseguenza, che deve essere allegato e provato.

Dottrina

L’assunto secondo cui ogni prestazione patrimoniale di carattere sanzionatorio o deterrente può essere imposta dal giudice italiano solamente in presenza di un’espressa previsione normativa (artt. 23-25 costituzione), infatti, conserva la sua validità anche quando si pone il problema di attribuire efficacia ad una pronuncia straniera .

Enrico Al Mureden