Art. 24 costituzione

Dispositivo

  1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [ 113 ].
  2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [ c.p.c. 86, 87; c.p.p. 96 ss. ].
  3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione [ c.p.p. 98 ].
  4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [ c.p.p. 314-315, 571-574, 643-647 ].

Spiegazione dell’art. 24 costituzione

L’on. Dominedò propose di sostituire, nel primo comma, « interessi giuridicamente protetti » a « interessi legittimi ». Il presidente della l. Sc. , on. Tupini, non accettò l’emendamento osservando che un interesse giuridicamente protetto è sempre un interesse legittimo; e che « la giurisprudenza ha sempre costituito un mirabile banco di prova per la concretizzazione di quello che suole chiamarsi interesse legittimo. Lasciamo quindi anche per l’avvenire, senza inopportuni imbrigliamenti, il libero giuoco della funzione propria della giurisprudenza ». L’on. Dominedò non insistette nel suo emendamento. 

Lo stesso deputato, facendo proprio un emendamento dell’on. Codaccì Pisanelli, propose di premettere all’articolo il seguente comma: « Nessuno può esercitare il proprio diritto o potere, pubblico o privato, per fini diversi da quelli per cui gli è stato riconosciuto », sottolineando l’opportunità di menzionare nella Costituzione il concetto che l’eccesso di potere è condannato. Egli tuttavia non insistette, dopo i chiarimenti forniti a nome della Commissione dall’on. Tupini: « Certo è che l’abuso è sempre proibito, mentre la Costituzione e le leggi non devono prevedere che l’uso normale del diritto. Il meno che si possa dire è che si tratti di una proposta superflua e pleonastica». 

L’on. Veroni propose di sostituire il secondo comma dell’art. 24 costituzione, nell’intento di rafforzarne il concetto, col seguente: « La difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, è regolata per legge ». L’on. Tupini non ritenne necessaria la modificazione, rilevando che compito della Costituzione è di segnare una direttiva precisa al legislatore, al quale spetterà di adeguare le leggi alla norma fondamene tale, e assicurando che la formula del progetto « tiene conto degli abusi, delle incertezze e delle deficienze che hanno vulnerato nel passato l’istituto della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione da vari stati e gradi del processo giurisdizionale. E con una forma chiara, precisa, abbiamo voluto garantirne la presenza e l’esperimento attivo in tutti gli stati del giudizio e davanti a qualsiasi magistratura. Questa esigenza è espressa in termini così lapidari e perentori che nessuna legge potrà mai e per nessuna ragione violarla ». 

L’on. Tupini, a conferma di questi intendimenti, si richiamò agli atti della l. Sc. ; da essi si apprende  che la formula inizialmente proposta dai relatori Basso e La Pira era: « La difesa processuale è garantita a tutti». L’on. Mastrojanni ricordò che in tempo di guerra spesso la difesa degli avvocati venne inibita e chiese questa specificazione: « La difesa è garantita in ogni grado e stato processuale, in ogni tempo e davanti a qualsiasi giurisdizione. Essa è affidata solo agli avvocati »; e chiarì che « in ogni tempo » voleva significare anche in tempo di guerra. Parve tuttavia alla sottocommissione che con ciò si volesse garantire la difesa solo attraverso difensori di fiducia, concetto questo considerato « pericoloso » dal presidente on. Tupini; il quale soggiunse poi che la formula « in ogni stato » comprende anche il tempo. 

Il terzo comma dell’art. 24 costituzione si deve a una proposta degli on. La Rocca, Persico e Nobile. Inizialmente l’on. La Rocca aveva proposto: « Lo Stato assicura, con una sua avvocatura, la difesa ai non abbienti, in ogni grado di giurisdizione». L’on. Persico segnalò l’inopportunità di una «avvocatura dei poveri». A nome della Commissione, l’on. Paolo Rossi, osservò tra l’altro: « L’avvocatura dei poveri v’è stata ed è risultato che la legge sul gratuito patrocinio rappresenta rispetto ad essa un vero progresso… L’istituto del gratuito patrocinio funziona con garanzie infinitamente superiori ». L’on. Bubbio affermò la necessità di perfezionare l’istituto del gratuito patrocinio, in modo soprattutto da assicurare un’adeguata difesa del poveri nei processi penali. Fu allora concordata fra gli onorevoli La Rocca, Persico e Nobile la formulazione, accettata dalla Commissione e votata dall’Assemblea: « La Repubblica assicura, mediante apposite istituzioni, la difesa ai non abbienti in ogni grado di giurisdizione ». Dato che si tratta di un testo concordato e considerata l’opposizione di uno del proponenti, l’on. Perrùco, e della Commissione, alla avvocatura dei poveri istituita a carico dello Stato, può ritenersi che con la formula approvata l’Assemblea abbia inteso escludere l’avvocatura dei poveri ed esprimere invece un voto per un opportuno perfezionamento della legge sul gratuito patrocinio, allo scopo di assicurare effettivamente la difesa ai non abbienti, avuto riguardo soprattutto a quella in sede penale. Durante il coordinamento finale la formula fu ulteriormente perfezionata dal Comitato di redazione, il quale, accanto al concetto della difesa, pose quello dell’azione (« mezzi per agire e difendersi »).

 Del tutto innovatrice sul preesistente diritto positivo italiano è la norma dell’ultimo comma, con la quale si riconosce alle vittime degli errori giudiziari un diritto ad essere indennizzate dallo Stato. La norma non fu elaborata in sottocommissione, ma fu direttamente formulata dal Comitato di redazione, che la approvò su proposta del suo presidente on. Ruini. L’Assemblea la approvò senza contestazioni e quindi senza dichiarazioni esplicative da parte della Commissione, specialmente in ordine al dubbio se ci si sia voluti riferire soltanto agli errori giudiziari in materia penale o anche a quelli in materia civile; dubbio che fu affacciato durante la discussione generale sul Titolo I dall’on. Carboni, il quale rilevò: « Il principio risponde a un concetto di alta moralità, ma affermarlo così ampiamente, per quanto ci sia una riserva alla legge che ne dovrà fare determinazione, non mi pare conveniente, anche perché la formula non fa alcuna discriminazione tra errori giudiziari in materia penale e in materia civile ». Nella stessa seduta l’on. Bellavista si preoccupò del diritto solamente dal punto di vista degli errori in materia penale e affermò che « questo diritto, evidentemente, deve essere circondato da garanzie, da forme, da modi, che lo rendano veramente alta affermazione di giustizia. Affermando il diritto alla riparazione degli errori giudiziari noi affermiamo una cosa veramente grandiosa, che supera ogni ideologia particolare, perché investe l’ideologia di tutti: la creatura umana è una cosa sacra e diventa sublime quando è stata ingiustamente calpestata »; al che l’on. Tupini, presidente della l. S e , osservò: « Ed è questo lo spinto della Commissione». 

L’on. Dominedò propose il seguente art. 19-bis: «La legge dispone per l’avvenire: essa non ha efficacia retroattiva nei confronti dei diritti quesiti. » Per la Commissione, l’on. Tupini non accettò la proposta, osservando che il principio della irretroattività della legge penale è già previsto in altro articolo della Costituzione (art. 25), ma che « in materia civile bisogna procedere con estrema cautela… Non v’è dubbio che il principio della irretroattività debba guidare tutta la legislazione e tutta l’attività del legislatore; ma quando si verte nel campo del diritto privato non si può trascurare il carattere specifico di mobilità che lo caratterizza e distingue, specie in materia di diritti sociali, di fronte ai quali non dobbiamo né possiamo fin da questo momento cristallizzare e incatenare in formule rigide la necessaria libertà del legislatore futuro, il quale però dovrà usarne con prudenza e col dovuto rispetto, compatibile col bene generale, dei diritti quesiti ». L’Assemblea concordò e respinse l’emendamento aggiuntivo: e, con questa votazione, pur considerando principio-guida del legislatore quello della irretroattività della legge anche in materia civile, sociale e amministrativa, non ha voluto costituzionalizzarlo, alfine di rendere libero il legislatore di giudicare esso, di fronte a tutti i casi concreti, sulla opportunità di attuarlo o meno.

Giurisprudenza sull’art. 24 costituzione

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2021, n.9660

La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico “part-time” ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 costituzione), trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 – cui va esteso il regime opzionale appositamente previsto per contemperare la reintroduzione del divieto generalizzato con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell’epoca all’esercizio della professione legale – atteso che un’operatività limitata solo per l’avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici “part-time”, contemporaneamente avvocati, all’interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona.

Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Dottrina

MARCO MARINARO:

[…] Riconoscere l’accesso al patrocinio a spese dello Stato per i soli cittadini non abbienti che devono ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita e che in esito alla stessa raggiungono un accordo risolutivo della controversia, se per questi afferma il loro diritto fondamentale costituzionalizzato dall’art. 24, comma 3, Cost., d’altro canto, crea una profonda ed irragionevole diseguaglianza nei confronti di altri cittadini (allo stesso modo non abbienti) che — non per scelta personale, ma perché obbligati dalla legge o dal giudice — devono attivare un percorso mediativo. […]

Alessio Bonafine:

[…] È senz’altro vero, come di recente ricordato anche dalle sezioni unite della Cassazione, che « l’azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell’ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto ».

D’altronde è l’art. 24 costituzione a riconoscere e garantire l’azione in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Tuttavia, ciò che occorre rifiutare è l’idea che per le stesse ragioni la legittimazione possa essere riconosciuta a chiunque per il solo motivo che si affermi la titolarità del diritto dedotto.

Senza negarne l’autonomia concettuale, infatti, l’azione in giudizio non può dirsi condizionata alla sola sua proposizione innanzi ad un organo giudiziario, atteso che l’esercizio dell’azione non fonda di per sé il diritto ad un provvedimento (tantomeno favorevole), richiedendo piuttosto un più forte collegamento materiale con la posizione giuridica fatta valere nel medesimo. […]