Art. 26 Costituzione

Dispositivo

  1. L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [ 10; c.p. 13; c.p.p. 697 ss. ].
  2. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici  [ 10 ].

Spiegazione dell’art. 26 costituzione

Queste norme furono aggiunte dall’Assemblea all’art. 11 del progetto (ora art. 10), nel quale, all’ultimo capoverso, si vieta l’estradizione dello straniero per reati politici. 

La formula del primo comma dell’art. 26 costituzione fu proposta dall’on. Corsanego e approvata (salvo un perfezionamento formale in sede di coordinamento finale) dall’Assemblea. L’on. Corsanego espose i motivi che militano a favore del divieto della estradizione del cittadino (ai doveri del quale verso lo Stato fa riscontro il diritto alla protezione sia all’interno che all’estero; anche perché i giudici sono di solito più severi verso lo straniero; e infine perché molte nazioni conservano ancora pene barbare e hanno una procedura difettosa), ammettendo però la eccezione per il caso in cui vi sia la reciprocità di un’altra nazione. La Commissione accettò e l’Assemblea approvò, facendo proprio il significato da dare alla norma in ordine al requisito necessario della reciprocità per inammissibilità della estradizione del cittadino prevista da una convenzione internazionale con uno o con più Stati. Gli on. Bettiol, Giovanni Leone e Benvenuti proposero un’eccezione all’eccezione: vi sia o non vi sia la convenzione internazionale, l’estradizione del cittadino non può mai essere consentita per reati politici. L’on. Bettiol, nell’illustrare la sua proposta, si rifece al principio dell’art. 25 costituzione per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale, domandandosi: « Qual’è il giudice più naturale, se non il giudice del paese cui il cittadino appartiene ? », il quale giudice soltanto può « valutare, nei modi e nelle situazioni di fatto, tutto quello che attiene all’azione delittuosa commessa dal cittadino stesso… in quanto il nostro giudice ha una sensibilità diversa da quella del giudice che vive sotto altro clima, in altra situazione sociale e politica ». E l’on. Leone insistette sul punto di non consentire l’estradizione per reati politici neppure se prevista da convenzioni internazionali. La Commissione non accettò, ma l’on. Corsanego osservò che « dopo di avere negato l’estradizione allo straniero per reati politici, a maggior ragione questa estradizione deve essere negata al cittadino ». L’Assemblea approvò la norma proposta. Con la quale si pone evidentemente un divieto alla stipulazione di clausole di convenzioni internazionali per le quali sia comunque ammessa l’estradizione del cittadino per reati politici. Ciò vale per il futuro. Quanto al passato, la norma approvata suona ripudio di analoghe clausole che fossero contenute in trattati internazionali precedentemente stipulati. 

Giurisprudenza sull’art. 26 costituzione

In tema di estradizione dall’estero, l’accordo che prevede la commutazione dell’ergastolo in una pena detentiva temporanea diviene inefficace in caso di mancata consegna dell’estradando (resosi, nella specie, irreperibile), in quanto il mancato perfezionamento della procedura estradizionale determina la risoluzione delle speciali condizioni cui la stessa era subordinata.

Cassazione penale sez. I, 19/11/2019, n.49872

I provvedimenti di espulsione di un soggetto verso l’Italia da parte di un Stato estero, ovvero di consegna allo Stato italiano a seguito di espulsione, non pongono limiti all’esercizio dell’azione penale in Italia e non comportano l’applicazione della procedura di estradizione, trattandosi di atti che, troncano ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, il proprio disinteresse ad attivare forme di protezione nei confronti di tale soggetto.

Cassazione penale sez. IV, 21/06/2016, n.29628

Non sussistono le condizioni per concedere l’estradizione del cittadino italiano, quando la relativa domanda sia stata avanzata da uno Stato con il quale l’Italia non ha stipulato un’apposita Convenzione di estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione processuale richiesta dalle Autorità colombiane).

Cassazione penale sez. VI, 11/11/2015, n.3921

Dottrina

[..]Dopo aver individuato la ratio della tutela estradizionale nel diritto, di cittadinanza, a non essere allontanati dall’ordinamento giuridico sul quale si fa affidamento, il BverG esamina le condizioni alle quali è subordinata la limitazione del divieto di estradizione; analizza, cioè, il significato della clausola del “rispetto dei diritti fondamentali propri dello Stato di diritto”, introdotta nel comma 2 dell’art. 16 con la citata legge del 29 novembre 2000. A suo avviso, quella clausola esprime, d’immediato, l’esigenza che ogni ingerenza nel diritto fondamentale a non essere estradato avvenga “in maniera prudente”, conformemente al principio di proporzionalità. Essa si specifica, poi, nella tutela della certezza del diritto e dell’affidamento di un cittadino tedesco sull’ordinamento giuridico di appartenenza, in quanto “condizione essenziale per la libertà e cioè per l’autodeterminazione sul proprio progetto di vita e la sua realizzazione”.[…]

Vincenzo Maiello