Art. 3 Costituzione

Dispositivo

  1. Tutti i cittadini hanno pari opportunità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [ 29, 31, 37, 48, 51; c.c. 143, 230bis ], di razza, di lingua [ 6 ], di religione [ 8, 19, 20 ], di opinioni politiche [ 21, 22, 49 ], di condizioni personali e sociali.
  2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [ 23, 24, 34, 36, 40 ] e sociale [ 30, 31, 32, 37 ], che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [ 37, 38 ] e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [ 35 ] all’organizzazione politica [ 39, 49 ], economica [ 45-47 ] e sociale [ 29, 33 ] del Paese.

Spiegazione dell’art. 3 costituzione

Tutti i cittadini hanno pari opportunità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”

Con l’art. 3 costituzione l’Assemblea costituente inserisce il principio di uguaglianza erigendolo a principio fondamentale, nella convinzione che esso dovesse rappresentare il cuore del testo costituzionale. Di conseguenza, tale principio è uno dei criteri fondamentali che devono ispirare l’ordinamento giuridico italiano. In questo prima comma, nello specifico, viene affermata l’uguaglianza formale al fine di eliminare tutti quegli ostacoli che fino ad allora avevano impedito agli individui di godere di pari dignità sociale. Tuttavia tale norma non deve essere intesa come riguardante solo i cittadini italiani ma più in generale ogni persona.

Uguaglianza formale equivale a pari soggezione degli individui alle regole di diritto, senza distinzione.

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione sancisce, invece, il principio di uguaglianza sostanziale, cioè l’effettiva uguaglianza fra i cittadini. In virtù di tale tale principio, è previsto un obbligo dello Stato di attivarsi, al fine di rimuovere gli impedimenti citati nel primo comma (diversità di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche). Includendo le condizioni personali tra i possibili impedimenti, l’Assemblea costituente rimarca la volontà di evitare discriminazioni basate sulle caratteristiche del singolo cittadino. Ad esempio, durante i lavori preparatori si precisò che la cecità non dovesse costituire in alcun modo una condizione discriminante.

In sostanza, la Costituzione ci dice che l’uguaglianza non può essere intesa solo in senso formale, dovendosi intendere con essa anche l’equa distribuzione dei diritti. Secondo la giurisprudenza più recente, alla luce dei principi costituzionali l’uguaglianza deve essere intesa non solamente come «uguale distribuzione di beni», ma anche come «uguale possibilità di acquisirli».

Il divieto di discriminazione, sin qui menzionato, va interpretato in un duplice senso:

  • le leggi, anche quando hanno come destinatari gruppi di individui determinati, non possono avere carattere personale o singolare, salvo l’esistenza di giustificate ragioni
  • il principio di uguaglianza non vieta in assoluto ogni trattamento differenziato, esso mira a proteggere gli individui da discriminazioni irrazionali o irragionevoli.

Entra quindi in gioco il principio di ragionevolezza, quale naturale corollario del principio di uguaglianza e limite stringente alla discrezionalità del legislatore. La verifica della ragionevolezza implica un’indagine sui presupposti della norma che si asserisce essere irragionevole, una valutazione circa la compatibilità tra mezzi e fini, nonché l’accertamento dei fini stessi.

Sentenze

Ecco alcuni casi, inerenti a varie materie, in cui la giurisprudenza ha richiamato l’art.3 costituzione.

“In tema di trattamento dei dati personali, il d.lg. n. 196 del 2003 (nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal d.lg. 10 agosto 2018, n. 101) ha ad oggetto della tutela anche i dati già pubblici o pubblicati, poiché colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un valore aggiunto informativo, non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell’interessato (ai sensi dell’ art. 3, comma 1, Cost, e dell’ art. 2 Cost.), valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali.”
Cassazione civile sez. I, 13/01/2021, n.368

“L’indeducibilità dell’IMU relativa ai beni strumentali – che rappresenta un onere certo e inerente, costituendo un costo necessitato che si atteggia alla stregua di un ordinario fattore della produzione, a cui l’imprenditore non può sottrarsi – contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della coerenza e quindi della ragionevolezza.
Corte Costituzionale, 04/12/2020, n.262

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