Art. 30 Costituzione

Dispositivo

  1.  È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio [ c.c. 79 ss. ].
  2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [ c.c. 330, 343, 400-403; 433 ss.; c.p. 34 ].
  3. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [ c.c. 250 ss., 536, 573, 580 ].
  4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [ c.c. 269 ss. ].

Spiegazione dell’art. 30 costituzione

Nel testo del progetto relativo all’art. 30 costituzione dicevasi «alimentare» in luogo di «mantenere»; ma poi il Comitato di redazione, in Assemblea, propose la nuova parola, per indicare con una espressione più ampia e comprensiva gli obblighi che i genitori hanno verso i figli. L’on. Tupini, a nome della Commissione, spiegò che l’affermazione contenuta nel primo comma vuole dire che « colui che mette al mondo dei figli assume il sacrosanto obbligo di mantenerli, istruirli ed educarli, siano essi legittimi o illegittimi », riconosciuti ó non riconosciuti. Questa norma, cioè, si riferisce soltanto ai rapporti fra genitori e figliuoli. La posizione dello Stato è invece precisata nei tre successivi commi.

Nel secondo si afferma che la legge obbliga i genitori ad adempiere al loro dovere verso i figli quando, pur potendolo, non vogliano adempiervi; e che lo Stato subentra ai genitori quando essi non possano adempiere al dovere né esercitare il diritto di mantenere, istruire ed educare la prole.

Nel terzo comma dell’art. 30 costituzione, il legislatore si impegna a garantire ai figli illegittimi una sufficiente dignità che escluda ogni odiosa inferiorità morale e sociale, pur nella necessaria discriminazione tra figli naturali, adulterini e incestuosi, e tenuta innanzi tutto presente la necessità di non infrangere l’ordinamento familiare e di conservare stabilità e armonia alla famiglia legittima, ove questa vi sia. Nel terzo comma si stabilisce infine che per i casi in cui uno o entrambi i genitori non siano conosciuti la legge detta le norme per la loro ricerca. Nel secondo comma la parola « capacità « va interpretata in senso assai ampio e comprende tutti i casi in cui anche uno solo dei tre doveri dei genitori verso i figli non sia adempiuto: di non volontà o cattiva volontà da parte dei genitori; di incapacità morale, economica, materiale, fisica. L’incapacità deve essere provata. Questo aggettivo figurava nel testo del progetto, ma poi il Comitato di redazione, durante la discussione in Assemblea, lo soppresse perché implicito e quindi superfluo. Quanto al terzo comma, la l. Sc. aveva approvato: « La legge detta le norme per l’efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio»; intendendo già con questa formula sottolineare la necessità di non assicurare ai figli illegittimi la stessa identica posizione giuridica di quelli legittimi, allo scopo di non distruggere la famiglia legittima, secondo le preoccupazioni espresse dal relatore Corsanego; mentre la correlatrice lotti, nel proporre «ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi », non voleva dire che i figli illegittimi debbano essere accolti nell’ambito della famiglia legittima. Anche in sottocommissione fu inoltre presente la necessità di discriminare tra figli naturali, adulterini e incestuosi, L’on. Togliatti trovò che le formule « illegittimi » e « nati fuori del matrimonio » non erano sufficientemente esplicative e propose che la Costituzione si limitasse ad affermare un principio etico di ordine generale, per il quale suggerì: « Nessuna norma di legge potrà far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare dei genitori che non sia conforme alla legge ». La sottocommissione non ritenne di adottare questa formula per il timore che essa fosse suscettibile di norme di legge tali da infrangere l’ordinamento familiare. L’on. Moro, che rese questa dichiarazione a nome della maggioranza, aggiunse tuttavia che l’idea dell’on. Togliatti non era da respingere. Ed essa fu ripresa dall’on. Ruini che scrisse nella relazione al progetto: « Non è sembrato alla Commissione che la tutela della famiglia legittima impedisca un riconoscimento dai diritti dei figli nati fuori del matrimonio, che sono diritti della personalità umana; e non è giusto che le colpe dei padri ricadano sul capo dei figli ». Nell’adunanza plenaria del 16 gennaio la Commissione dei 75 accettò di porre nel progetto la seguente formulazione proposta dall’on. Togliatti: « I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso i figli nati nel matrimonio. La legge garantisce ad essi uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali ». L’on. Togliatti, di fronte alle preoccupazioni dell’on. Umberto Merlin, il quale proponeva di aggiungere «col rispetto della famiglia legittima», dichiarò di non volere con la sua formulazione affatto ledere la solidità e la stabilità dell’istituto familiare.

Nel testo approvato dell’art. 30 costituzione dall’Assemblea il significato della prima proposizione della suddetta formula del progetto è da considerarsi implicito ed assorbito nel primo comma. Quanto alla seconda proposizione, l’Assemblea preferì una specificazione della tutela della famiglia legittima e approvò la dizione proposta dagli on. Zotta, Domlnedò e altri, divenuta l’attuale terzo comma, nell’illustrare la quale l’on. Zotta rilevò che dalla discussione era emerso che « una parità di diritti dei figli legittimi e illegittimi sia assolutamente da respingere poiché urta contro la coscienza etica e giuridica del popolo italiano »; e sottolineò la necessità di integrare la norma del primo comma con una specificazione, poiché non è possibile superare la distinzione tra figli naturali, adulterini e incestuosi. Egli diede poi una interpretazione autentica della norma proposta affermando che il riferimento alla compatibilità dei diritti dei figli illegittimi con quelli del membri della famiglia legittima è subordinato al dato di fatto della esistenza della famiglia legittima; in mancanza della quale i figli naturali dovranno avere lo stesso trattamento riservato a quelli legittimi: « Noi dovremmo garantire al figlio naturale, il quale si trovi di fronte a genitori non legati da vincolo di matrimonio, una protezione giuridica pari a quella del figlio legittimo e analogo trattamento fare al figlio adulterino, nei confronti di quello dei genitori che non sia legato da matrimonio ». Quanto detto vale soprattutto per la tutela giuridica; per quella sociale il relatore Corsanego, interpretando le esigenze fatte presenti da ogni parte dell’Assemblea, specificò che « hanno diritto questi figli naturali di vedere cadere gli ostacoli che si frappongono al loro ingresso nella vita sociale e nella vita civile, hanno soprattutto diritto, specialmente 1 bambini nelle scuole, di vedere cancellato dalla loro pagella scolastica quel figlio di N.N. che rappresenta per loro un tremendo marchio di inferiorità di fronte ai propri compagni ». L’ultimo comma fu dovuto a una proposta dell’on. Umberto Merlin, il quale sottolineò la necessità di una conferma costituzionale di una oculata legislazione in materia di ricerca della paternità.

Giurisprudenza dell’art. 30 costituzione

In tema di inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori, il reato di cui all’art. 731 c.p. ha natura plurioffensiva, atteso che tutela non soltanto l’interesse pubblico dello Stato all’ottemperanza all’obbligo scolastico, ma anche il diritto soggettivo del minore a ricevere un’adeguata istruzione, diritto costituzionalmente garantito dall’art. 30, comma 1, Cost. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non illegale la pena irrogata dal giudice di pace, più elevata rispetto al massimo edittale, essendo due i minori per i quali – nella specie – era stato violato l’obbligo di frequentazione della scuola primaria, trovando conseguentemente applicazione l’art. 81 cod. pen.).

Cassazione penale sez. III, 18/02/2021, n.18144

In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3835