Art. 4 Costituzione

Dispositivo

  1. La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro [ 35 ss; c.c. 2060 ss. ] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
  2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Spiegazione dell’art. 4 Costituzione

“La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.”

Inizialmente, questa norma era stata inserita nella parte dedicata ai Rapporti economici. Successivamente venne inclusa tra i Principi fondamentali con l’intento di sottolineare che il diritto al lavoro non era una norma giuridica, bensì un principio programmatico che doveva ispirare il legislatore. Al legislatore viene, infatti affidato il compito di rendere possibile una politica volta alla riduzione della disoccupazione e a promuovere la piena occupazione. Abbiamo qui un esempio del c.d. principio lavorista, secondo il quale il lavoro rappresenta un valore centrale per l’ordinamento giuridico italiano, e allo stesso tempo fine ispiratore della legislazione ordinaria.

“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”

Per capire la portata del secondo comma dell’art. 4 costituzione è importante conoscerne le vicissitudini storiche. Originariamente, la Commissione aveva previsto un terzo comma, con il quale veniva comminata una sanzione ( la decadenza dall’esercizio dei diritti politici) a chi non avesse adempiuto al dovere di lavorare. Si sollevò un grande dibattito in merito, che terminò con una votazione a scrutinio segreto che vide 235 favorevoli e 120 contrari. I risultati portarono alla soppressione del terzo comma, rendendo quello del secondo comma un principio morale per la cui inadempienza non era comminata alcuna sanzione.

L’articolo in questione ha sollevato non poche questioni di interpretazione. Gli indirizzi che hanno avuto più voce sono essenzialmente due:

  • secondo un primo indirizzo, l’art. 4 della Costituzione sancirebbe un vero e proprio diritto ad avere un posto di lavoro e a mantenerlo;
  • un altro filone intendeva il diritto al lavoro come un principio capace di vincolare le istituzioni e la collettività all’obiettivo programmatico di assicurare a ogni individuo lo svolgimento di un’attività idonea a consentirgli una dignitosa qualità di vita.

Possiamo di certo affermare che la più grande applicazione dell’art. 4 si è avuta con la l. 300/1970, altrimenti detta Statuto dei lavoratori. Lo Statuto ha il merito di aver dettato le fondamentali norme a tutela dei diritti personali e sindacali (favorendo l’attività dei sindacati nei luoghi di lavoro) e di aver limitato i poteri degli imprenditori di fronte alla libertà, alla sicurezza e alla dignità dei lavoratori subordinati.

Sentenze

Ecco alcune sentenze che testimoniano vari casi in cui la giurisprudenza si è servita dell’art. 4 costituzione per sancire alcuni criteri logici.

“l rispetto delle precauzioni a tutela della salute dei lavoratori ha fondamento negli artt. 1, 2, 4, 32, 35 e 41 Cost.
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 06/03/2020, n.200

“Al giudice del lavoro spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità”
Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, n.12833

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