Art. 5 Costituzione

Dispositivo

  1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [ 114 ss. ]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [ 97 ] il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislatura alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Spiegazione dell’art. 5 costituzione

Originariamente, l’art. 5 costituzione era stato pensato come introduzione al Titolo V (“Le Regioni, le Province e i Comuni”) della Parte seconda. Tuttavia, la maggioranza dei costituenti ritenne opportuno anticipare la collocazione dell’articolo, e inserirlo tra i principi fondamentali per le seguenti tre motivazioni:

  • l’Assemblea Costituente volle, innanzitutto, sottolineare il carattere regionale dell’organizzazione dello Stato italiano;
  • assodata alla natura unitaria e indivisibile della Repubblica, viene introdotto il principio autonomista. Secondo tale principio Regioni, Province e Comuni hanno il diritto di regolare autonomamente determinate materie. Parliamo qui della potestà legislativa, regolata poi nel dettaglio dall’art. 117;
  • oltre al principio di cui sopra, importante è l’affermazione del decentramento amministrativo;

Il motivo pratico che ha spinto i Costituenti a promuovere questa suddivisione del territorio, è stato quello di permettere ai cittadini di partecipare più da vicino alla realtà politica locale. Quello che l’articolo 5 vuole dire è che tale partecipazione è regolata dai principi di unità e di coordinamento dell’ordinamento giuridico italiano.

Secondo l’interpretazione che la nostra giurisprudenza ha dato dell’articolo in questione, autonomie locali e Stato italiano devono agire congiuntamente secondo criteri di leale collaborazione e, in caso di contrasto, bisogna ritenere l’esigenza di unità prevalente sull’autonomia locale.

Concentrandoci sul sistema delle autonomie, la giurisprudenza spiega che queste servono per creare vari livelli di governo formati da enti locali autonomi. In tal modo ogni ente locale ha la possibilità di dotarsi di un proprio indirizzo politico e amministrativo, al fine di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze della collettività rappresentata. Tutto questo va comunque contemperato con il concetto di unità, intendendosi con esso il divieto di frazionare il territorio italiano in più Stati (comprendendo così anche il divieto di secessione). Qualsiasi frazionamento o disgregazione del territorio dello Stato viene quindi considerata attività illegale.

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