Art. 7 costituzione

Dispositivo

  1. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
  2. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [ 138 ].

Spiegazione dell’art. 7 costituzione

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.

La formula del primo comma deriva dall’unificazione di due diverse proposte, firmate rispettivamente da:

  • Giuseppe Dossetti, vicesegretario della Democrazia cristiana. Egli propose la seguente formulazione: «Lo Stato si riconosce membro della comunità internazionale e riconosce perciò come originari l’ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l’ordinamento della Chiesa»;
  • Palmiro Rogliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, il quale propose il seguente testo: «Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica. Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell’ordinamento giuridico della Chiesa stessa».

L’Assemblea approvò una formula unificatrice e al contempo decise di tracciare una chiara distinzione tra ordinamenti che coesistono su territori diversi (lo Stato italiano e gli altri Stati) e ordinamenti presenti sullo stesso territorio (Stato italiano e Chiesa cattolica).

“I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [ 138 ].”

L’art. 7 della Costituzione fu uno degli articoli più dibattuti dalla Costituente. Solo dopo una lunga e accesa discussione, l’Assemblea riconfermò la validità dei Patti Lateranensi (firmati l’11 febbraio 1929 tra stato fascista e Santa Sede) e stabilì che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa dovevano comunque essere regolati da intese concordate.

Molto acceso fu il dibattito soprattutto sulla definizione del principio di lacità che governa lo Stato italiano. Così la Corte Costituzionale (203/1989) è intervenuta sancendo che la laicità non implica «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni», ma «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».
Inoltre, l’articolo stabilisce una differenza giuridicamente rilevante fra l’ordinamento canonico della Chiesa cattolica (esplicitamente riconosciuto dalla Costituzione) e gli ordinamenti confessionali delle altre religioni (riconosciuti solamente a livello amministrativo o legislativo).

Sentenze.

“Il principio della parità di trattamento impone che sia assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità in esse compreso il credo ateo o agnostico e la sua violazione integra discriminazione”
Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7893

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