Art. 8 costituzione

Dispositivo

  1. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [ 19 ].
  2. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [ 2, 20 ] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
  3. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Spiegazione dell’art. 8 costituzione

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.

Dal primo comma dell’art. 8 della Costituzione è possibile un importante fattore organizzativo: lo Stato italiano è una Repubblica laica e aconfessionale. Ciò significa che non ha una religione ufficiale e permette il pluralismo delle confessioni religiose, sancendone la tutela e l’uguaglianza. Lo Stato assume un atteggiamento di neutralità nei confronti di ciascuna confessione religiosa tutelandole tutte senza distinzioni (come d’altronde sancito dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).

“Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [ 2, 20 ] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”.

Il secondo comma prevede che ciascun culto, diverso da quello cattolico, sia autonomo e indipendente. Viene riconosciuto, inoltre, a ciascuno di essi di autorganizzarsi e autodeterminarsi, tutto ciò entro i limiti dell’ordinamento giuridico.

“I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

I rapporti con lo Stato sono regolati da apposite intese. Una volta raggiunte, non possono essere unilateralmente modificate dallo Stato, occorrendo piuttosto una nuova intesa.

Uno degli aspetti di particolare rilevanza di questo comma è ricavabile dalla circostanza che i rapporti con le altre confessioni religiose è regolato non dalla Costituzione ma dalla legge. Ciò fa assumere una posizione privilegiata alla Chiesa cattolica, che si vede affiancata dai Patti lateranensi e apposita disciplina costituzione.

Molti giuristi, per superare l’effettiva disparità di trattamento, propone di abrogare la disciplina sui «culti ammessi» (che risale al biennio 1929-30) e l’approvazione di una legislazione unilaterale sulla libertà religiosa.  Fino ad oggi, però, tutti i tentativi fatti sono sempre falliti in quanto un provvedimento simile conferirebbe pieno riconoscimento anche a quelle confessioni che sono contrastate da settori più o meno ampi della società.

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