Articolo 9 Costituzione

Dispositivo

  1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [ 33-34 ].
  2.  Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione [ 42; c.c. 822, 826, 834, 839; c.p. 635 n. 3, 639, 733 ].

Spiegazione dell’art. 9 costituzione

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [ 33-34 ].”

Il comma in questione, in prima battuta, garantisce la piena libertà nella divulgazione della cultura, in tutte le forme in cui essa si manifesta, e nello svolgimento delle attività di ricerca, garantendo inoltre l’autonomia delle strutture che alla promozione della stessa o alla ricerca scientifica e tecnica si dedicano. I Costituenti ritenevano che senza una libertà del genere non si sarebbe potuto raggiungere uno degli obbiettivi fondamentali posti dalla Costituzione: la promozione dell’uomo e il suo progresso spirituale (dirette espressioni del principio personalistico, che permea l’intero testo costituzionale). L’attività di ricerca, d’altra parte, è indispensabile per rinnovare i contenuti dell’insegnamento, favorire l’elevazione professionale dei lavoratori e assicurare una sempre più adeguata sicurezza sociale e sul lavoro. L’intervento promozionale della Repubblica deve sempre ricercare un equilibrio costituzionalmente compatibile con la libertà della cultura e della ricerca, evitando che queste ultime siano soggette a direttive e imposizioni del potere politico o si sviluppino del tutto sganciate dal contesto della società e dei suoi problemi.

“Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione [ 42; c.c. 822, 826, 834, 839; c.p. 635 n. 3, 639, 733 ].”

Il secondo comma fissa un’altro principio fondamentale: la tutela del paesaggio, dei beni culturali e ambientali. Tale comma fu al centro del dibattito che ci fu in occasione dell’art. 9.Si discuteva se la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico spettasse allo Stato oppure alle Regioni. Una buona parte dei costituenti era favorevole alla prima ipotesi poiché «l’eccezionale patrimonio artistico italiano» costituiva un «tesoro nazionale». Alla fine, l’Assemblea decise di sostituire nel testo «Repubblica» a «Stato» poiché il primo termine comprendeva «tanto lo Stato quanto le Regioni». Tuttavia, la questione fu nuovamente esaminata durante il dibattimento dell’art. 117 e, in quella sede, prevalsero le ragioni di quanti volevano affidare la tutela del patrimonio paesaggistico e storico-artistico allo Stato.

Il concetto di paesaggio assunto sempre maggiore importanza. I costituenti, infatti, avevano una concezione statica del paesaggio, inteso come panorama (ovvero un insieme di bellezze naturali e di oggetti aventi un significativo valore estetico e/o culturale). Oggi, invece, prevale una concezione dinamica per cui con paesaggio si intende l’ambiente naturale così come viene modificato dall’uomo. Tale articolo assunse una rilevanza tale che la Corte costituzionale, negli anni Ottanta, adottò un’accezione ampia di “paesaggio”, includendo in esso anche l’ambiente. Successivamente questo comma divenne la base ispiratrice della legislazione a tutela dell’ambiente, che poggia sulla categoria di danno ambientale, inteso come «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima».

Vista la disposizione costituzionale a tutela del paesaggio, dei beni culturali e ambientali, il legislatore è intervenuto racchiudendo la disciplina in materia nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

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