GDPR

Articolo 2 GDPR
Ambito di applicazione materiale

  1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di
    dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o
    destinati a figurarvi.
  2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
    a) effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;
    b) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;
    c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
    d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o
    perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
  3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, si
    applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici
    dell’Unione applicabili a tale trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente all’articolo 98.
  4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l’applicazione della direttiva 2000/31/CE, in
    particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli
    articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.

SPIEGAZIONE

L’art. 2 GDPR è l’articolo destinato alla determinazione dell’ambito di applicazione materiale del presente Regolamento, mentre l’ambito di applicazione territoriale è definito dal successivo articolo 3. Questi significa che mentre nell’articolo 2 si parla di ambito di applicazione con riguardo alla sostanza del trattamento, nell’articolo 3 si parla di ambito di applicazione con riguardo al luogo in cui esso avviene. Al fine di evitare gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere del tutto neutra sotto il profilo tecnologico, nel senso che non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate. Di conseguenza, la protezione delle persone fisiche si applica sia al trattamento automatizzato sia al trattamento manuale dei dati personali (se i dati sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio.)

Molto importane è il secondo comma. Qui troviamo un elenco di trattamenti di dati personali ai quali non si applica il GDPR. 

Ad esempio, non rientrano nella sfera di applicazione del Regolamento le questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, quali le attività riguardanti la sicurezza nazionale. Ancora, qualcuno prova una certa  perplessità riguardo la circostanza secondo cui il presente Regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un’attività commerciale o professionale. Per uso domestico si intende, a titolo esemplificativo, la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. 

Non rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione del Regolamento i trattamenti dei dati personali da parte delle autorià competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica. I trattamenti effettuati per tali finalità sono oggetto di uno specifico atto dell’Unione, cioè la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. È da segnalare che in virtù dell’ultima direttiva citata, gli Stati membri hanno la facoltà di conferire alle autorità competenti altri compiti che non siano necessariamente svolti per i fini di cui sopra.

Rimani aggiornato, segui la nostra pagina Facebook!

Pagina creata da FreeAttitude.net