Il credito garantito da più fideiussioni ed il diritto di regresso

La fideiussione, come noto, è un negozio giuridico con il quale un soggetto (fideiussore o garante) garantisce l’obbligazione di un’altra parte (garantito), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore.

Solitamente per i contratti bancari si richiede una fideiussione, ma è ben possibile che vi siano più fideiussioni per la stessa obbligazione.

Pluralità di fideiussioni: i diversi tipi.

Sono principalmente tre le situazioni in cui vi sono più fideiussoni; ognuna di esse con una diversa configurazione del diritto di regresso (la somma che il fideiussore potrà chiedere dopo che abbia adempiuto):

  • La confideiussione (o cofideiussione). Si ha qualora vi siano più fideiussioni per un medesimo debito. Ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito (salvo patto contrario) e ha, se adempie, diritto di regresso sul garantito e sugli altri fideiussori (c.d. “doppia solidarietà passiva”).
  • La fideiussione plurima. Anche qui il credito è garantito da più fideiussioni, ciascuno obbligato per l’intero, venendo però a mancare la “doppia solidarietà passiva”. Il fideiussore che adempie ha dunque diritto di regresso solo nei confronti del debitore principale e non verso gli altri fideiussori.
  • La c.d. approbazione, o fideiussione della fideiussione. In questo caso si hanno due gradi di fideiussioni: il primo è la fideiussione normalmente intesa (posta dunque a garanzia dell’obbligazione principale); il secondo è invece la fideiussione che garantisce l’adempimento della fideiussione di primo grado, ed interviene solo se il debitore principale e tutti i fideiussori non possano adempiere.

Come si esercita il diritto di regresso verso i confideiussori?

Il Tribunale di Firenze è intervenuto recentemente con l’ordinanza del 31/01/2017, sez. III,

effettuando un’elencazione delle casistiche (sopra elencate) in cui vi siano più fideiussioni ed occupandosi, in particolare, delle confideiussioni.

Nel caso in analisi, l’obbligazione principale di una società era stata adempiuta da due coniugi, fideiussori totali, i quali chiedevano al giudice di quantificare e condannare al regresso una cooperativa, confideiussore al 50%. Ebbene, il giudice ha ribadito in questa pronuncia che se le fideiussioni hanno importi massimi diversi, il diritto di regresso non è valutato sulla base di una somma algebrica degli importi delle fideiussioni (perché altrimenti si avrebbe il caso assurdo di un regresso anche superiore al 100% dell’obbligazione principale) bensì si presume diviso in quote uguali (Secondo una divisione aritmetica; nel caso in analisi, 1/3 per la cooperativa e per ognuno dei coniungi).

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