Quando si parla di responsabilità del farmacista?

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L’attività farmaceutica è un servizio di pubblica necessità, ed in quanto tale deve essere svolto osservando i criteri stabiliti dalla legge e dalla deontologia dell’ordine dei farmacisti. Ciò significa che la violazione di un dovere fa sorgere in capo al farmacista cinque forme diverse di responsabilità: civile, penale, amministrativa, erariale e deontologica.

Quali i confini della responsabilità del farmacista?

Il farmacista deve attenersi alla ricetta prescritta dal medico ma esistono casi in cui il farmacista può discostarsene. Questa eccezione perché, ai sensi dell’art.28 del Codice deontologico del farmacista, la spedizione del farmaco si fonda su:

  • la certezza del farmacista 
  • la tutela del diritto alla salute del paziente

Ciò significa che nei casi di prescrizione dubbia, il farmacista deve chiedere chiarimenti al medico o veterinario prescrittore, “riservatamente e in spirito di collaborazione”. In più, è obbligatorio richiedere al medico di dichiarare per iscritto che la somministrazione del farmaco avviene sotto la sua responsabilità, specificando lo scopo terapeutico seguito.

Quando il farmacista è responsabile?

Riprendendo l’art.28, il farmacista subisce ripercussioni se viene rilevato il suo mancato accertamento “dei requisiti formali e sostanziali della ricetta”, per la sicurezza del paziente. I requisiti sussistono quando:

  • La ricetta è conforme alla legge
  • vi è perfetta corrispondenza tra il medicinale prescritto e quello dispensato

Esistenti questi due requisiti, ed eventualmente ottenuti i chiarimenti nei casi di prescrizione dubbia, la responsabilità sugli effetti del medicinale ricadono sul medico.

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