Ciò che premia l’amministratore è l’industriosità

Diritto commerciale

Essere l’amministratore di una società non è per niente facile. Una carica del genere esige livelli elevati di attenzione e reazione. Un amministratore con una buona capacità di reazione può fare la differenza tra una società con buoni risultati e una società con ottimi risultati. Una qualità del genere però può diventare una necessità, se si pensa che l’amministratore è responsabile del proprio operato verso la società, nei confronti dei creditori sociali, dei soci e dei terzi. Una buona idea è quella di adottare un’organizzazione aziendale secondo criteri di flessibilità ed efficienza. Escludendo le realtà aziendali di piccole dimensioni, in cui l’amministratore può affrontare personalmente le scelte gestionali, l’organizzazione aziendale può arrivare ad essere di una complessità non indifferente ( ma non impossibile da gestire ). Prima di ogni cosa bisogna capire cosa si intende per organizzazione aziendale. È possibile fare riferimento all’organizzazione aziendale in due modi distinti:

  • Sotto un aspetto metodologico, può essere intesa come quel fenomeno oggetto di quella parte dell’economia aziendale che studia il modo di mettere insieme tutte le forze materiali e immateriali dell’azienda;
  • Da un punto di vista pratico, l’organizzazione è l’insieme degli organi, uffici e servizi della struttura aziendale.

Compreso questo, si capisce come le scelte gestionali, con l’aumentare delle dimensioni, diventano più complesse, oltreché maggiori di numero

Organizzazione aziendale gerarchica.

Nella generalità dei casi è possibile delegare il potere di adottare scelte gestionali a più organi. E qui bisogna fare una precisazione, perché a primo impatto sembra non esserci differenza tra il potere dell’amministratore e quello dell’organo, quando in realtà esiste una differenza sottile ma notevolmente incidente. Con riferimento all’organo, non si parla di potere, come quello dell’amministratore, ma di autorità. Per autorità si intende il potere legittimato di influenzare l’attività di altri individui, e in quanto “legittimato” è gerarchicamente subordinato al potere dell’amministrazione. In poche parole, tutte le scelte che l’organo adotta devono essere conformi alle direttive date dall’amministratore.

Il dovere di vigilanza dell’amministratore.  

Detto questo, non significa che con l’atto di delega l’amministrazione viene privata della responsabilità. Gli rimane addebitabile qualsiasi errore derivante da mala gestio. Per capire fino a che punto, prendiamo ad esempio l’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili imposto dagli artt. 2214 e 2219 del codice civile. È stato più volte affermato dalla Suprema Corte che, al di là della vastità e complessità della struttura aziendale, l’amministratore è tenuto a svolgere un ruolo preminente nella verifica della corretta tenuta delle scritture contabili. A rimarcare il suo ruolo di vertice, continua precisando che tale obbligo non viene meno, e non subisce alcuna attenuazione, nei casi in cui l’attività in questione venga demandata, ad es., ad un commercialista o ad una società di revisione. Da quest’ultimo punto si è poi diffuso sempre di più l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di vigilanza ha ad oggetto anche l’operato del precedente amministratore. Quindi il nuovo amministratore deve controllare che l’operato di chi ha amministrato prima di lui sia avvenuto nel rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Per facilitare lo scambio di informazioni tra il revisore e l’amministratore, una società si munisce di vari organi, tra i quali spiccano: il collegio sindacale ( sempre presente ) ed il comitato interno per il controllo e la revisione contabile. Brevemente:

  • Il collegio sindacale ha la funzione di vigilare: sull’osservanza della legge e dello statuto; sull’osservanza del principi di corretta amministrazione; sulla reale adeguatezza ed efficienza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società;
  • Il comitato interno per il controllo e la revisione contabile è un organo che all’interno della struttura aziendale rappresenta l’interfaccia del revisore legale. Esso informa l’organo amministrativo circa la qualità dei sistemi di controllo e revisione, vigilando al contempo sul processo di informativa finanziaria. Per fare ciò presenta, con cadenza regolare, relazioni circa l’attività di revisione, e annualmente una relazione aggiuntiva ( introdotta con il regolamento 537/UE/2014 ), con la quale vengono spiegati i risultati della revisione legale.

Tirar su un’attività è impegnativo ma con un pò di spirito di intraprendenza, curiosità e voglia di mettersi alla prova si possono ottenere risultati inaspettati. Se sei una persona curiosa fai un giro nella sezione Chi siamo presente sul nostro sito. Per rimanere aggiornato sul tema, ed altri, segui la nostra pagina Facebook o dai un’occhiata al nostro portale giuridico.

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