Articolo 2 Costituzione

Dispositivo

  1. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [ 4, 13 ss ], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [ 18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss. ], e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [ 4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839, 1175, 1176, 1900 ].

Spiegazione dell’art. 2 costituzione

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, […]”

In tal modo viene espressamente dichiarata la volontà di non ripetere più gli scenari cruenti ed opprimenti che si sono verificati durante le due guerre mondiali e durante il periodo del fascismo, in cui le più elementari esigenze libertà umane vennero oppresse violentemente. Considerato ciò, si ritenne di primaria importanza rivendicare la personalità umana, andando a formare la sfera dei diritti inviolabili. Per diritti inviolabili si intendono quelle posizioni giuridiche essenziali per qualsiasi forma di convivenza, insite nella stessa natura umana e di riflesso nella Costituzione. Essi sono da considerarsi tutelati a prescindere da qualsiasi legge o costituzione.

“[…] sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, […]”

Al fine di delineare un campo capace di abbracciare tutto ciò che è essenziale per un uomo, la Commissione ha ritenuto opportuno bipartire i diritti inviolabili in soggettivi (diritto al nome, all’onore, alla manifestazione del pensiero) e collettivi (diritto di associazione, diritto di non aderire ad un’associazione, ecc.). Essendo la colonna portante dello Stato italiano, i diritti inviolabili sono indisponibili, intrasmissibili, irrinunciabili da parte del titolare e, soprattutto, imprescrittibili.

Nella relazione al progetto di Costituzione leggiamo che: “una costituzione non può essere un programma per il futuro”. Con ciò si vuole dire che il testo costituzionale non è un testo che cristallizza una realtà storica, anzi è un testo che accompagna lo sviluppo della società. Per questo motivo, la citazione fatta ai diritti inviolabili non deve ritenersi esaustiva e tassativa. Anche oggi il novero dei diritti inviolabili viene arricchito di diritti ogniqualvolta la società ne dimostra l’esistenza (ad es. il diritto alla riservatezza informatica).

L’art. 2 costituzione apre poi un’ulteriore tematica di primaria importanza, il possibile scontro tra diritti inviolabili. I diritti inviolabili vivono due realtà: una individuale e una collettiva. È inevitabile che ogni tanto, nella vita tra consociati, i diritti inviolabili di due soggetti vengano a scontrarsi. In questo caso sarà necessario effettuare un bilanciamento, che servirà per comprendere quale sia il diritto, nel caso concreto, a prevalere. Un esempio che si usa spesso fare è il contrasto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza. La nostra giurisprudenza ha chiarito che il diritto alla cronaca prevale nel momento in cui presenta i caratteri di verità, continenza e pertinenza. Ma bisogna osservare, inoltre, che, con il propagarsi dell’uso del web, si è reso necessario più che mai identificare il cosiddetto diritto all’oblio (cioè il diritto del titolare ad ottenere la deindicizzazione dell’articolo che ha ad oggetto informazioni che lo riguardano e di cui lamenti la presenza sul web). Affrontiamo questo tema in questo articolo: Diritto all’oblio contro la diffamazione.

“[…] e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Il principio di solidarietà trova molteplici applicazioni in molti rami dell’ordinamento. Basti pensare alla funzione del risarcimento dei danni, che, grazie al principio solidaristico, impone di qualificare l’istituto come meramente riparatorio e non come sanzionatorio, provvedendosi ad addebitare al danneggiante solo i danni prevedibili o che comunque derivino dalla sua condotta. Evidente è l’idea che la Costituzione ha della popolazione italiana: un gruppo di consociati uniti per il progresso umano collettivo e dello Stato.

Sentenze

Leggi in quali occasioni i nostri tribunali hanno richiamato l’art. 2 costituzione.

“Il nome costituisce diritto fondamentale della persona (presidiato a livello costituzionale, art. 2 e 22 Cost.), species del genus, diritto all’identità personale.”
Tribunale Asti sez. I, 05/11/2020, n.592

“Il principio della parità di trattamento impone che sia assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità in esse compreso il credo ateo o agnostico e la sua violazione integra discriminazione. Ai sensi degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, dai quali si desume l’esistenza nell’ordinamento del “principio supremo di laicità” dello Stato, nonché ai sensi dell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente; dal riconoscimento del diritto di “libertà di coscienza” anche agli atei o agnostici, discende il diritto di questi ultimi di farne propaganda nelle forme che ritengano più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell’art. 19 Cost.”
Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7893

“Il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, va delineato come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti. Trattasi di danno non patrimoniale che rientra in una nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all’esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2,29 e 30 della Costituzione.”
Tribunale Pavia sez. III, 11/11/2020, n.1076

“L’obbligo del medico di acquisire il consenso informato del paziente al trattamento sanitario è posto a tutela di due diritti fondamentali della persona, quello all’autodeterminazione e quello alla salute (ex artt. 2,13 e 32 Cost.) ed è autonomo rispetto all’obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione sanitaria in quanto tale.”
Tribunale Civitavecchia, 14/10/2020, n.904

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