Diritto all’oblio contro la diffamazione.

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Negli anni ’90 il quotidiano “Il Messaggero” pubblicava, sulle proprie pagine, delle foto di un individuo che, trent’anni prima, aveva confessato di aver commesso un omicidio e che nel frattempo aveva espiato la pena e si era reinserito nella comunità. L’individuo agì in giudizio di fronte al Tribunale di Roma, dal quale ottenne una pronuncia favorevole e la conseguente rimozione del materiale pubblicato. Il Tribunale motivò la sentenza affermando che la divulgazione, in quel caso, andava ad interferire ingiustamente nella vita privata altrui poiché inesistente un pubblico interesse attuale. Si rilevano quindi gli estremi del reato di diffamazione. Per la prima volta in Italia si parla del c.d. diritto all’oblio.

Diritto all’oblio: lontani dalla mia vita personale.

Non essendo previsto da una specifica legge, i suoi limiti ed il suo contenuto vanno ricostruiti attingendo al contenuto delle varie sentenze in tema. Riassumendo in poche parole, possiamo dire che stiamo parlando del diritto di essere dimenticato. Questo perché con esso possiamo chiedere che venga eliminato il materiale lesivo della dignità, della privacy e della libertà personale. Riprendendo l’esempio precedente, l’elemento caratterizzante è la divulgazione di materiale a cui non corrisponde un pubblico interesse attuale. Com’è solito nel diritto, ogni parola ha un proprio e specifico significato che va puntualizzato, quindi analizziamo la nozione di pubblico interesse attuale e, dopo, cosa questo diritto ci consente di ottenere.

Interesse pubblico e interesse privato.

L’interesse è ciò che spinge un individuo a conseguire o a conservare un bene, dove per bene si intende qualsiasi cosa soddisfi un bisogno umano. Parliamo di un bisogno relativo ad un bene materiale ( una casa ), immateriale ( diritto alla vita ) o relativo ad un’attività per la soddisfazione di un bisogno. Rientra in questa nozione l’interesse, quello dell’esempio, privato alla tutela della dignità, della privacy e della libertà personale 

L’interesse è pubblico quando appartiene alla comunità che costituisce l’ordinamento giuridico di riferimento. Meglio, è interesse pubblico l’interesse che in un determinato momento storico è qualificato come “interesse generale”. 

L’attualità si ricava mettendo a confronto il momento storico in cui la vicenda si è verificata con il momento in cui il materiale viene divulgato.

Cosa possiamo ottenere.

Prima di agire in giudizio, motori di ricerca, come Google, mettono a disposizione un apposito modulo, la cui compilazione permette di richiedere l’eliminazione di link e contenuti ( soprattutto i dati anagrafici ) che fanno riferimento a notizie lesive dei valori sopra citati. Dopodiché, il motore di ricerca inoltra la richiesta al divulgatore ( cioè il titolare o il responsabile del trattamento ).

Vedi anche: Trattamento dei dati personali: un’occhiata introduttiva; trattamento dei dati relativi alla salute;

Se questo rimane inadempiente, è possibile ricorrere alla tutela giurisdizionale e, se la sentenza sarà favorevole, ottenere il risarcimento derivante dalla lesione alla propria reputazione e riservatezza.

In conclusione, se all’interesse privato, a cui il materiale si riferisce, non corrisponde un interesse pubblico e attuale, si ledono la reputazione e la riservatezza dell’individuo e quindi il suo diritto all’oblio.

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