Il risarcimento del danno per la morte del genitore in incidente stradale.

News

IIn alcuni tristi casi un sinistro stradale può provocare la morte di una persona. La questione diviene ancora più delicata se la persona deceduta aveva delle persone a carico.

In tali casi normalmente si dà il via ad un processo per accertare la responsabilità penale e quindi stabilire la pena per l’eventuale colpevole. Ma all’interno di tale processo vi è naturalmente spazio per una “parte civile”, la quale è solitamente la parte che ha interesse nel richiedere il risarcimento del danno per la morte. Nel caso di cui sopra, parte civile saranno dunque il coniuge e ed i figli del deceduto.

Cosa comprende il risarcimento del danno?

Una volta che sia accertata la responsabilità penale, e dunque spesso anche la responsabilità civile, toccherà al giudice decidere sul risarcimento del danno per morte della genitore o del conige.

Sicuramente un primo elemento da tenere in considerazione è il danno emergente, ovvero quello meramente materiale così come quello morale.

Ma la voce di spesa che va maggiormente a pesare sul risarcimento è certamente quella del lucro cessante, ovvero il mancato guadagno che deriva dal fatto dannoso. 

In cosa consiste il lucro cessante in questi casi?

La Cassazione è recentemente intervenuta con la sentenza n. 6731, della sez. III Civile, dell’8 marzo 2019, per chiarire cosa comprenda il risarcimento del danno derivate da lucro cessante. In particolare, la Suprema Corte afferma che i figli (e il coniuge, a particolari condizioni) del defunto a causa di incidente stradale debbano ottenere come risarcimento il diritto al mantenimento.

Contrariamente a quanto affermato dalla precedente sentenza d’appello, tale diritto non ha una durata predeterminata (quantificata in 15 anni dalla sentenza impugnata), né viene meno col raggiungimento della maggiore età, bensì permane fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di ciascuno dei figli.

Per questa caratteristica di indeterminatezza, il risarcimento non può dunque essere effettuato in un’unica soluzione, essendo necessario che esso sia periodico e costante fino al termine del diritto di mantenimento.

Se vuoi rimanere aggiornato su altre novità o approfondire altri argomenti visita le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Per ricevere assistenza legale non esitare a visitare il nostro sito web oppure contattaci al +39 02.82.95.18.61.