Quando si parla di legittima difesa?

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La legittima difesa è una cd. causa di giustificazione del fatto (o scriminante o causa di esclusione dell’antigiuridicità). Si tratta di una norma giuridica che rende lecito il sacrificio di un bene giuridico per salvaguardarne un altro, che l’ordinamento ritiene preminente.

ART. 52 Codice Penale. Difesa legittima:

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

La legittima difesa sussiste in funzione di due fattori: l’aggressione e la reazione.

 I presupposti dell’aggressione:

I presupposti della reazione:

  • deve essere provocata dalla condotta di un uomo;
  • oggetto dell’attacco deve essere un diritto altrui, dove con tale espressione si intendono tutti diritti legati alla persona (ma sono compresi anche quelli di carattere patrimoniale);
  • deve essere un’offesa ingiusta, cioè contraria ai precetti previsti dall’ordinamento giuridico e posta in essere in assenza di una norma che la impone o la consente.
  • deve provocare un pericolo attuale per il bene minacciato, cioè nel momento in cui viene eseguito e non dopo. Significherebbe altrimenti legittimare una forma di giustizia privata (vietata dal nostro ordinamento);
  • il fatto deve generare nella vittima il timore di una probabile e imminente lesione. 
  • deve essere necessaria, il pericolo deve essere tale che la vittima non abbia altra via per sventarlo, e in particolare non possa realizzare la tutela del bene senza commettere un fatto penalmente rilevante;
  • deve essere proporzionata all’offesa: il danno procurato all’aggressore deve essere inferiore o equivalente all’offesa che potenzialmente questi avrebbe potuto provocare all’aggredito

É proprio su quest’ultimo punto che la la riforma del 2006 è intervenuta. Essa ha introdotto nel nostro sistema la presunzione che la reazione dell’aggredito sia sempre e comunque proporzionata all’offesa dell’aggressore, quando il fatto avvenga nel domicilio dell’aggredito o nel suo luogo di lavoro. In questo modo si  sottrae al giudice la valutazione della proporzione tra offesa e difesa.

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