Responsabilità penale del farmacista: diritto alla salute del paziente.

Diritto farmaceutico

Con il passare degli anni, sia il mercato che la società hanno subito dei mutamenti. Aumenta la specificità del farmaco e migliora la sua qualità e a questi mutamenti corrispondono innovazioni giuridiche. Vediamo, infatti, come l’operatore sanitario sia soggetto a regolamentazioni sempre più dettagliate. In tutto ciò, il farmacista continua a ricoprire il ruolo fondamentale di consulente del paziente, quindi anche la sua responsabilità è attentamente analizzata. La tutela del diritto alla salute è il motivo per cui in campo sanitario la normativa cammina pari passo con le conoscenze scientifiche.

Indice dei contenuti

Obblighi:

Ogni farmacista ha l’obbligo di essere provvisto di tutti i medicinali che la legge indica come essenziali. Un elenco dei medicinali obbligatori può essere trovato nella Tabella n. 2 della Farmacopea Ufficiale 13 del Test unico delle Leggi Sanitarie ( TULS ). 

Non basta, i farmaci presenti in sede devono essere perfetti o provenienti da canali ufficiali. In caso contrario, si realizza il reato di somministrazione o commercio di medicinali imperfetti o guasti. Per prevenire attività del genere, la legge presume in via assoluta il pericolo al diritto alla salute. Ciò significa che la sua pericolosità non necessita di una dimostrazione concreta. il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre ad una multa non inferiore a centotre euro.

Divieti:

Accanto a questi obblighi, esistono alcuni divieti. Uno dei più importanti è il divieto di alterazione della fornitura di medicinali. Esiste infatti nell’ordinamento il reato di Frode nelle forniture di medicinali, previsto dall’art. 355 c.p. punito con la chiusura della farmacia per un periodo massimo di un mese, fino ad arrivare, a seconda della gravità, alla decadenza dell’autorizzazione. 

Altro divieto dalla stessa importanza è quello relativo al rifiuto di vendita delle specialità di medicinali di cui si è provvisti. Il farmacista che si rifiuta di vendere i medicinali di cui è provvisto integra la fattispecie del rato di omissione di atti d’ufficio. Ai sensi dell’art. 328 c.p. è prevista la reclusione da sei mesi a due anni. L’unica eccezione alla responsabilità è rappresentata dall’ipotesi in cui il paziente sia sprovvisto di ricetta medica.

Se vuoi rimanere aggiornato su altre novità o approfondire altri argomenti visita le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Per ricevere assistenza legale non esitare a visitare il nostro sito web oppure a contattarci al +39 02.82.95.18.61.