Danno biologico: cos’è e come si calcola?

Responsabilità medica

Per danno biologico si intende un danno alla salute e all’integrità fisica e psichica, come conseguenza di un fatto illecito altrui.

Seppure la vittima non si rimetterà in sesto magicamente dopo il provvedimento di un giudice, può ottenere un risarcimento del danno in base a delle tabelle apposite. Ciò ovviamente tenendo conto anche delle conseguenze negative che derivano dal fatto illecito altrui.

Come si quantifica il danno biologico?

Per il suo calcolo bisogna tenere conto:

  1. delle lesioni e dell’età del soggetto leso;
  2. delle funzioni vitali in cui poteva manifestarsi la sua efficienza psico-fisica.

Tuttavia, il giudice non è libero nella quantificazione. Egli deve servirsi delle Tabelle del danno biologico.

Cosa sono le Tabelle del danno biologico?

Sono delle tabelle che prendono in considerazione due elementi: l’età della vittima e i punti di invalidità che ne deriva. 

Prima di tutto specifichiamo che esistono due tipi di danno biologico: quello permanente e quello temporaneo. Di conseguenza esistono due tabelle distinte. La tabella del danno biologico temporaneo si applica ai casi in cui al danno sono associati massimo 9 punti invalidità. La tabella del danno biologico permanente si riferisce ai danni dai 10 ai 100 punti d’invalidità. 

Associando l’età ai punti di invalidità, uscirà il risarcimento dovuto alla vittima. In tal modo, si garantisce un risarcimento equo a tutte le vittime di danni analoghi.

Perdita del guadagno.

Oltre ai danni fisici non vanno ignorati i danni derivanti dalla mancata realizzazioni di rapporti contrattuali. Prendiamo un rapporto derivante da un contratto di lavoro, la vittima potrebbe non essere più in grado di svolgere le stesse mansioni a causa dei danni e subire così un demansionamento. In merito a ciò il tribunale di Roma, sez. XIII Civile, con sentenza depositata il 6 dicembre 2018 specifica che tali danni non rientrano nella fattispecie del danno biologico. In questo caso si parla di risarcimento del lucro cessante ( o del “mancato guadagno” ), per il quale rilevano elementi diversi da quelli visti sopra.

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