Diritto a non nascere e danno da nascita indesiderata.

Responsabilità medica

Danno da nascita indesiderata.

È un danno che può verificarsi in due situazioni:

  • Quando il medico non informa la paziente di eventuali malformazioni del feto
  • A causa della somministrazione di medicinali che causano malformazioni al feto

Il danno è provocato da una condotta (omissiva o commissiva ) del medico contraria ai canoni di diligenza “qualificata” e agli obblighi informativi.  Esiste infatti il dovere di fornire informazioni di tutti gli eventuali rischi affinché la gestante possa decidere se interrompere volontariamente la gravidanza o proseguire. Questo dovrebbe avvenire quando il medico rileva malattie che possono colpire il feto o la donna.

Il danno subito in questi casi viene ricondotto alla figura del danno non patrimoniale previsto dall’art. 2059 c.c. , intendendosi con esso il danno alla sfera interiore ed alla qualità della vita di una persona.

Vedi anche: consenso e autodeterminazione del paziente.

Il diritto a non nascere se non sani.

Supponiamo che i genitori ( del figlio nato affetto da un malattia ) agiscano in giudizio contro il medico chiedendo il risarcimento del danno da nascita indesiderata. A questo punto ci si chiede se essi possono avanzare questa pretesa, oltre che in nome proprio, anche in rappresentanza del figlio: e quindi, esiste un diritto a non nascere se non sani garantito al figlio? 

La Corte di Cassazione si è pronunciata affermando che riconoscere tale diritto significherebbe ammettere la pratica dell’eutanasia prenatale, illecita in Italia ad eccezione dei casi regolati dalla legge 194/1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza. Con ciò viene negata l’esistenza di un diritto a non nascere se non sani e la possibilità ai genitori di agire in rappresentanza del figlio.