GDPR

Articolo 1 GDPR

Oggetto e finalità

  1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
    riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
  2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in
    particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
  3. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi
    attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

SPIEGAZIONE

Già dal primo comma dell’articolo 1 GDPR il Legislatore europeo ha voluto mettere in evidenza la mentalità sottostante alla normativa in materia di trattamento dei dati. Per un’analisi più approfondita dividiamolo in due sezione.

 “Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali […]

Dalla lettura di questa proposizione viene chiarito che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. Non è questa, però, l’unica sede dalla quale emerge tale preoccupazione. Infatti sia l’art. 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea che l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscono, per ogni persona, un diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Tale diritto non può essere rispettato se non creando una disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali.

La nozione di trattamento viene data dal paragrafo 2 dell’art. 4 GDPR.

“[…]nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati”

Con questa seconda parte si percepisce immediatamente che il Regolamento (UE) 2016/679 è stato pensato anche per contribuire alla creazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza dei dati a prescindere dalla loro nazionalità. Aggiungendosi alla libertà di circolazione che ogni individuo ha, il GDPR viene a creare un’area di unione economica, di rafforzamento e convergenza delle economie nel mercato interno con al centro il benessere delle persone fisiche.

In sede di approvazione viene poi specificato un punto essenziale: il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta ma va considerato alla luce della funzione sociale che svolge e contemperato con altri diritti fondamentali, in virtù del principio di proporzionalità. Inoltre il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.

Proprio l’integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali ha condotto il Legislatore alla consapevolezza della rapidità dell’evoluzione tecnologica e dell’aumento considerevole della portata della condivisione e della raccolta di dati personali. Tale scenario ha reso chiara l’esigenza di un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati personali. Per specificare, quello a cui si fa riferimento è un quadro in cui le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata. Una via che si è deciso di intraprendere per raggiungere quanto detto è stat quella di assicurare all’interno dell’Unione Europea un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e libertà con riguardo al trattamento dei dati personali; viene lasciato comunque uno spazio di manovra agli Stati membri.

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