GDPR

Articolo 31 GDPR

Cooperazione con l’autorità di controllo

  1. Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’esecuzione dei suoi compiti.

SPIEGAZIONE

Come previsto dall’articolo precedente, il titolare del trattamento, o il responsabile o il rappresentante, devono tenere un registro, grazie al quale è possibile avere uno storico degli avvenimento che sono accaduti dall’inizio dell’attività di trattamento dei dati. Da esso può desumersi, oltre che ai dati raccolti, anche la circolazione di essi sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea.

Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l’autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per controllare detti trattamenti.

Da quanto detto possiamo capire quale sia l’effetto dirompente del GDPR. Esso è un regolamento, e in quanto tale direttamente applicabile negli Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia il Legislatore europeo ha deciso di rendere oggetto della disciplina del GDPR non solo il trattamento dei dati effettuato da un titolare del trattamento stabilito nel territorio dell’UE ma anche i trattamenti dei dati personali di cittadini europei effettuati da un titolare che non è stabilito nell’Unione europea. La considerazione di ciò, unita alla previsione dell’articolo 31 GDPR, rende il presente regolamento un’ottima arma per la perseguibilità di un’ampia gamma di trattamenti illeciti.

Rimani aggiornato, segui la nostra pagina Facebook!

Pagina creata da FreeAttitude.net