GDPR

Articolo 56 GDPR

Competenza dell’autorità di controllo capofila

  1. Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all’articolo 60.
  2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l’oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.
  3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità di controllo informa senza ritardo l’autorità di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l’autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all’articolo 60, tenendo conto dell’esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell’autorità di controllo che l’ha informata.
  4. Qualora l’autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all’articolo 60. L’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila può presentare a quest’ultima un progetto di decisione. L’autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 3.
  5. Nel caso in cui l’autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.
  6. L’autorità di controllo capofila è l’unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

SPIEGAZIONE

Vi lasciamo di seguito tutti i Considerando relativi all’articolo 56 GDPR:

(124) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione e il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o qualora il trattamento effettuato nell’ambito delle attività dello stabilimento unico di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione incida o possa verosimilmente incidere in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro, l’autorità di controllo dello stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dovrebbe fungere da autorità capofila. Essa dovrebbe cooperare con le altre autorità interessate perché il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri, perché il trattamento incide in modo sostanziale sugli interessati residenti nel loro territorio o perché è stato proposto loro un reclamo. Anche in caso di reclamo proposto da un interessato non residente in tale Stato membro, l’autorità di controllo cui è stato proposto detto reclamo dovrebbe essere considerata un’autorità di controllo interessata. Nell’ambito del suo compito di rilascio di linee guida su qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere in grado di pubblicare linee guida in particolare sui criteri da prendere in considerazione per accertare se il trattamento in questione incida in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e motivata.

(125) L’autorità capofila dovrebbe essere competente per l’adozione di decisioni vincolanti riguardanti misure di applicazione dei poteri di cui gode a norma del presente regolamento. Nella sua qualità di autorità capofila, l’autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare strettamente le autorità di controllo interessate nel processo decisionale. In caso di decisione di rigetto del reclamo dell’interessato, in tutto o in parte, tale decisione dovrebbe essere adottata dall’autorità di controllo a cui il reclamo è stato proposto.

(127) Ogni autorità di controllo che non agisce in qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe essere competente a trattare casi locali qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro, ma l’oggetto dello specifico trattamento riguardi unicamente il trattamento effettuato in un singolo Stato membro e coinvolga soltanto interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l’oggetto riguardi il trattamento di dati personali di dipendenti nell’ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato membro. In tali casi, l’autorità di controllo dovrebbe informare senza ritardo l’autorità di controllo capofila sulla questione. Dopo essere stata informata, l’autorità di controllo capofila dovrebbe decidere se intende trattare il caso a norma della disposizione sulla cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e altre autorità di controllo interessate («meccanismo dello sportello unico»), ovvero se l’autorità di controllo che l’ha informata debba trattarlo a livello locale. Al momento di decidere se intende trattare il caso, l’autorità di controllo capofila dovrebbe tenere conto dell’eventuale esistenza, nello Stato membro dell’autorità di controllo che l’ha informata, di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, al fine di garantire l’effettiva applicazione di una decisione nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Qualora l’autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, l’autorità di controllo che l’ha informata dovrebbe avere la possibilità di presentare un progetto di decisione, che l’autorità di controllo capofila dovrebbe tenere nella massima considerazione nella preparazione del proprio progetto di decisione nell’ambito di tale meccanismo di sportello unico.

(128) Le norme sull’autorità di controllo capofila e sul meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi quando il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da organismi privati nell’interesse pubblico. In tali casi l’unica autorità di controllo competente a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere l’autorità di controllo dello Stato membro in cui l’autorità pubblica o l’organismo privato sono stabiliti.

(131) Qualora un’altra autorità di controllo agisca in qualità di autorità di controllo capofila per le attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo o la possibile violazione riguardi solo attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato membro di presentazione del reclamo o di accertamento della possibile violazione e la questione non incida in modo sostanziale o è improbabile che incida in modo sostanziale su interessati in altri Stati membri, l’autorità di controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti informata di situazioni che implicano possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione amichevole con il titolare del trattamento e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l’intera sua gamma di poteri. Ciò dovrebbe includere: il trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro dell’autorità di controllo o con riguardo agli interessati nel territorio di tale Stato membro; il trattamento effettuato nell’ambito di un’offerta di beni o prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro dell’autorità di controllo; o il trattamento che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi giuridici ai sensi della legislazione degli Stati membri.

Rimani aggiornato, segui la nostra pagina Facebook!

Pagina creata da FreeAttitude.net