GDPR

Articolo 64 GDPR

Parere del comitato europeo per la protezione dei dati

  1. Il comitato emette un parere ove un’autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l’autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la decisione:
    a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4;
    b) riguarda una questione di cui all’articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;
    c) è finalizzata ad approvare i requisiti per l’accreditamento di un organismo ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, di un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, o i criteri per la certificazione di cui all’articolo 42, paragrafo 5;
    d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 28, paragrafo 8;
    e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure
    f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47.
  2. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine di ottenere un parere, in particolare se un’autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell’articolo 62.
  3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato entro un termine di otto settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole indicato dal presidente è considerato assentire al progetto di decisione.
  4. Senza ingiustificato ritardo, le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria l’attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità di controllo interessate.
  5. Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:
    a) i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e
    b) l’autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende pubblico.
  6. L’autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1 si astiene dall’adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 3.
  7. L’autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.
  8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l’ autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1 informa il presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica l’articolo 65, paragrafo 1.

SPIEGAZIONE

Vi lasciamo di seguito tutti i Considerando relativi all’articolo 64 GDPR:

(135) È opportuno istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo, al fine di assicurare un’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi in particolare quando un’autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di interessati in vari Stati membri. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un’autorità di controllo interessata o la
Commissione chiede che tale questione sia trattata nell’ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell’esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

(136) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato dovrebbe emettere un parere entro un termine determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza o se a richiederlo è un’autorità di controllo interessata o la Commissione. Il comitato dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti qualora insorgano controversie tra autorità di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente determinati in cui vi siano pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell’ambito del meccanismo di cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sul merito del caso, in particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento.

(138) L’applicazione di tale meccanismo dovrebbe essere un presupposto di liceità di una misura intesa a produrre effetti giuridici adottata dall’autorità di controllo nei casi in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi di rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra autorità di controllo capofila e autorità di controllo interessate e le autorità di controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza reciproca ed effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.

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