GDPR

Articolo 71 GDPR

Relazioni

  1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
  2. La relazione annuale include la valutazione dell’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all’articolo 65.

SPIEGAZIONE

Ai sensi dell’articolo 71 GDPR, ogni anno il comitato deve redigere una relazione relativa alla protezione delle persone fisiche nei trattamenti avvenuti nell’Unione, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.

In particolare, la relazione deve contenere anche una valutazione relativa all’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi. La relazione deve, altresì, toccare anche le decisioni vincolanti che il comitato ha assunto nella composizione delle controversie a lei devolute (come specificato dall’articolo 65 GDPR).

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