GDPR

Articolo 95 GDPR

Rapporto con la direttiva 2002/58/CE

  1. Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.

SPIEGAZIONE

Vi lasciamo di seguito il Considerando relativo all’articolo 95 GDPR:

(173) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino
in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti delle
persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, è
opportuno modificare quest’ultima di conseguenza. Una volta adottato il presente regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il presente regolamento.

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