Locazione

Art. 10 legge 431 del 1998

Ulteriori agevolazioni fiscali

  1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 e’ istituito, a decorrere dall’anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalita’ determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell’ambito di una generale revisione dell’imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 11.

Spiegazione

L’articolo 10 prevede la costituzione di un fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, finalizzata ad integrare i canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.

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