Locazione

Art. 12 legge 431 del 1998

Osservatorio della condizione abitativa

  1. L’Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e’ costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonche’ il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.

Spiegazione

L’art. 12 l. 431/1998 riguarda i patti contrari alla legge. In particolare, il comma uno prescrive la nullità per tutte le pattuizioni che determinino un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

Il successivo comma due determina le conseguenze dell’azione di nullità descritta al comma precedente, con la restituzione delle somme corrispondenti in eccesso.

Il comma tre prevede la nullità anche per le clausole contrattuali derogatorie ai limiti minimi di durata fissati dall’articolo due, sia per il primo tipo contrattuale sia per il secondo.

Il comma quattro invece prevede la nullità per le pattuizioni volte la determinazione di un canone superiore a quello contrattualmente stabilito in conformità alle disposizioni di legge.

Il comma cinque, per finire, simmetricamente a quanto disposto dal secondo comma, enuncia le condizioni per la ripetibilità delle somme indebitamente versate, enunciando inoltre un principio (già accolto in sede giurisprudenziale per quanto concerne l’eco canone) sulla riconducibilità del contratto dei due tipologie contrattuali generali.

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