Locazione

Art. 5 legge 431 del 1998

Contratti di locazione di natura transitoria

  1. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 definisce le condizioni e le modalita’ per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
  2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base ((dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis.
  3. E’ facolta’ dei comuni sede di universita’ o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonche’ cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.

SPIEGAZIONE

L’articolo 5 riguarda i contratti per esigenze abitative di natura transitoria e demanda il decreto previsto dal comma due dell’articolo quattro la definizione delle condizioni e delle modalità per la stipula di tali contratti.

I commi 2 e 3 prevedono una disciplina particolare per soddisfare le esigenze abitative di natura transitoria di studenti universitari: i comuni, sede di università, possono promuovere accordi locali per la definizione di contratti-tipo, ai quali partecipano anche le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti.

Ai contratti stipulati sulla base di tali accordi si applicano le agevolazioni fiscali di cui all’articolo otto.

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