Tutela esecutiva: diritto processuale civile

diritto processuale civile, principi generale

Accanto alla tutela dichiarativa (di cui abbiamo parlato nel precedente articolo), abbiamo la tutela giurisdizionale esecutiva.

Funzione della tutela esecutiva.

Essa è prevista per quelle ipotesi in cui il comportamento per la soddisfazione della situazione sostanziale protetta non è stato tenuto è la pura e semplice attività dichiarativa non è sufficiente per la soddisfazione della situazione. Spieghiamo perché la tutela dichiarativa non è sufficiente.

Il debitore, riconosciuto come tale, potrebbe non adempiere all’obbligo di pagare sancito da un provvedimento in cui il giudice dichiara il suo obbligo di pagare. È necessaria quindi una diversa forma di tutela che garantisca soddisfazione della situazione sostanziale. La tutela in questione è impartita attraverso attività giurisdizionale esecutiva, la quale si articola in due forme: l’esecuzione forzata diretta ed esecuzione forzata in diretta. Vediamole nello specifico.

Esecuzione forzata diretta.

L’ esecuzione forzata diretta è disciplinata dal terzo libro del codice di procedura civile. Si ha tutte le volte in cui al posto dell’obbligato agisce l’organo giurisdizionale, che realizza quello che avrebbe dovuto realizzare l’obbligato.

L’esecuzione forzata diretta ha quindi carattere tipicamente sostitutivo, e fornisce al titolare del diritto quella soddisfazione che non gli è pervenuta dalla normale osservanza delle norme di comportamento da parte dell’obbligato.

Ma, questa attività sostitutiva è possibile finché per il creditore è indifferente che la soddisfazione del suo diritto provenga da un soggetto diverso dall’obbligato.

Però, posso esservi casi in cui, Per la soddisfazione della situazione sostanziale protetta, sia necessario che l’adempimento dell’obbligo provenga proprio dalla persona dell’obbligato. Facciamo un esempio: Tizio e Caio sono vicini da appartamento; Caio suona la batteria tutte le notti dall’una alle tre. In questo caso, se Caio deve astenersi dal tenere un certo comportamento è chiaro che Tizio non avrebbe alcun vantaggio dal fatto che siano il giudice dell’esecuzione o l’ufficiale giudiziario ad astenersi dal suonare la batteria.L’esecuzione forzata diretta, qui, è inutile e bisogna ricorrere ad esecuzione forzata indiretta.

Esecuzione forzata indiretta.

Nella esecuzione indiretta è prevista, in capo all’obbligato, il prodursi di determinate conseguenze sfavorevoli (sanzione penale, obblighi di pagamento ecc.) come conseguenza del persistere dell’inadempimento.

La funzione dell’esecuzione in diretta è quindi quella di convincere l’obbligato a tenere il comportamento dovuto, stabilendo, come conseguenza del protrarsi dell’inadempimento, il sorgere di conseguenze più onerose dell’adempimento stesso.

Dopo aver visto nel precedente articolo la tutela dichiarativa, e ora la tutela esecutiva, non rimane che spostare la nostra attenzione sulla tutela cautelare. Ci vediamo al prossimo articolo!

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