Conto corrente e Banca

Con un contratto di conto corrente due soggetti si obbligano ad annotare su un conto i crediti reciproci. Esistono però due tipi di conto corrente: il conto corrente ordinario e il conto corrente bancario.

Conto corrente ordinario.

Nel conto corrente ordinario le somme presenti sul conto sono inesigibili e indisponibili fino alla sua chiusura. Il correntista deve, prima della chiusura, inviare un estratto conto.

Se nei termini previsti non vi sono contestazioni, il conto è considerato approvato. Giunti al termine del contratto si procede al resoconto per poi procedere al saldo di debiti e crediti mediante la liquidazione del conto corrente. La data di chiusura risulta dal contratto, oppure, in assenza di specificazione, dopo 6 mesi dalla stipula.

Conto corrente bancario ( c\c ).

A differenza del conto corrente ordinario, quello bancario ( abbreviato in c\c ) permette di utilizzare le somme presenti sul conto fin dall’inizio e in più offre la possibilità di effettuare il deposito presso l’istituto. Ciò porta con sé alcuni vantaggi, come la possibilità di godere di interessi in virtù del deposito effettuato. Tramite l’attività della banca si possono investire le somme presenti sul conto in azioni, sperando nella riscossione di una somma più elevata. Se dall’investimento si ricavano dei guadagni, le somme vengono accreditate dalla banca sul conto. Per quanto riguarda eventuali contestazioni, l’art. 1832 c.c. dice: “L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura”.

Una recente pronuncia della Corte.

Con l’ordinanza n. 30000/18 la Corte si trova a pronunciarsi su di un caso che ha ad oggetto proprio il c\c.

Il caso: Due soggetti si affidavano ad una Banca per investire le proprie somme in azioni. L’investimento dà buoni risultati e la banca accredita la somma, fruttati dalle azioni, a titolo di guadagno. Dopo due anni la banca si accorge di aver sbagliato nella quantificazione della somma e afferma il proprio diritto alla restituzione della somma accreditata, servendosi della ripetizione dell’indebito per ingiustificato arricchimento.

La decisioneLa corte, sul punto, ribadisce che l’approvazione del conto ( tacita o espressa ) serve per avere un quadro chiaro delle somme utilizzabili e rendere incontestabile la verità storica dei dati presenti nel conto. Continua asserendo che ciò non esclude il potere della banca di sollevare “contestazioni relative alla legittimità dell’inclusione o esclusione di partite del conto”. È quindi concesso sollevare contestazioni relative alla «portata ed al significato giuridico» dei dati annotati.

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