GDPR

Articolo 13 GDPR

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato

  1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento
    fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
    a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
    rappresentante;
    b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
    c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del
    trattamento;
    d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti
    dal titolare del trattamento o da terzi;
    e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
    f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese
    terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
  2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono
    ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni
    necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
    a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
    b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
    c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
    d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
    e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
    necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati
    personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
    f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
  3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
    diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
  4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle
    informazioni.

Spiegazione

In virtù del principio di trasparenza e di correttezza, all’interessato devono pervenire determinate comunicazioni da parte del titolare del trattamento dei dati personali. Una di queste comunicazioni riguarda quelle contenute nell’articolo 13 GDPR.

L’interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l’interessato. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l’interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali.

Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all’interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie.

Per contro, non è necessario imporre l’obbligo di fornire l’informazione se l’interessato dispone già dell’informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l’interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest’ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell’antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere.

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