GDPR

Articolo 12 GDPR

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato

  1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.
  2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell’interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l’interessato.
  3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.
  4. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
  5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
    a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
    b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
    Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
  6. Fatto salvo l’articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato.
  7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.
  8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

SPIEGAZIONE

Viene ribadito qui quanto sotteso nell’intero testo del GDPR: quando vi è un’attività di trattamento dei dati personali, questa deve avvenire seguendo il principio di trasparenza.

I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all’interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l’interessato dovrebbe essere informato dell’esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa.

In virtù del principio di cui parliamo, il titolare del trattamento deve adempiere a specifici obblighi enunciati dal comma 1 dell’articolo 12 GDPR, quali:

  • Fornire a tutti gli interessati le informazioni di cui agli art. 13 e 14 dello stesso testo. L’articolo 13 riguarda le informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato, mentre l’art. 14 si occupa delle informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato.
  • Trasmettere le comunicazioni di cui ai seguenti articoli:
    • in virtù dell’articolo 15 GDPR, il titolare del trattamento deve comunicare a ogni interessato la titolarità in capo ad ognuno di essi del diritto di accesso alle informazioni, di cui dispone dal momento in cui il trattamento inizia a quello in cui inizia. Si tratta del diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo riguardano e di ottenere specifiche informazioni elencate nello stesso articolo;
    • ai sensi dell’articolo 16, il titolare del trattamento deve comunicare all’interessato della sua disponibilità di un diritto di rettifica. Si tratta del diritto dell’interessato affinché i dati raccolti siano aggiornati e veritieri;
    • ai sensi dell’art. 17 viene previsto il c.d. diritto all’oblio, si tratta del diritto di ogni interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati raccolti dal titolare del trattamento;
    • con l’art. 18 GDPR, bisogna obbligatoriamente comunicare all’interessato che dispone del c.d. diritto alla limitazione del trattamento. Si tratta del diritto in virtù del quale l’interessato può pretendere che i suoi dati siano trattati per un periodo di tempo specificato e non indefinito o illimitato;
    • ex art. 19, il titolare del trattamento deve avvisare gli interessati i cui dati siano stati rettificati, cancellati o inclusi in un trattamento che subisce una limitazione;
    • nell’art. 20 GDPR viene sancito il diritto alla portabilità dei dati. Si tratta del diritto in virtù del quale l’interessato ha il diritto di spostare i propri dati da un titolare del trattamento all’altro. Non finisce qui, perché per rendere effetivo questo diritto, è stato anche prescritto che l’interessato può pretendere dal titolare che vuole abbandonare di avere i propri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile.
    • Con l’art. 21 del GDPR il titolare del trattamento deve avvertire l’interessato del suo diritto di opporsi al trattamento, o a parti di esso, in qualsiasi momento;
    • L’articolo 22 istituisce il diritto, dell’interessato, di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
    • Infine, ai sensi dell’articolo 34, il titolare del trattamento ha l’obbligo di comunicare all’interessato quando i suoi dati sono coinvolti in un data breach, cioè in una violazione dei dati personali.

Dall’elenco dell’articolo 12 GDPR, che abbiamo potuto vedere, possiamo intuire quale sia l’intenzione del Legislatore europeo: garantire un pieno controllo, da parte degli interessati, sui propri dati.

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