GDPR

Articolo 18 GDPR

Diritto di limitazione di trattamento

  1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
    a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
    b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
    c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
    d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
  2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
  3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata

SPIEGAZIONE

Al comma 1 dell’articolo 18 GDPR sono elencati i quattro casi in cui l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati. Rimandando all’elenco del primo comma per leggere i casi, spieghiamo qui cosa significa limitazione del trattamento dei dati personali.

La limitazione dei dati personali si può declinare nelle seguenti affermazioni:

  • selezionare dei dati e trasferirli temporaneamente verso un altro sistema di trattamento;
  • rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti;
  • nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web.

La limitazione concerne, poi, anche, e soprattutto le finalità. Ricordiamo che la finalità del trattamento dei dati personali deve essere manifestamente definita prima che il trattamento abbia inizio. Infatti, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera b): “i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; [..]” .

Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.

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