GDPR

Articolo 17 GDPR

Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

  1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
    personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di
    cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
    a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
    altrimenti trattati;
    b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6,
    paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento
    giuridico per il trattamento;
    c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun
    motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
    d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
    e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto
    dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
    f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
  2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del
    paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione
    adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno
    trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o
    riproduzione dei suoi dati personali.
  3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
    a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
    b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto
    dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
    c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9,
    paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
    d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
    conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi
    di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
    trattamento; o
    e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

SPIEGAZIONE

Con l’articolo 17 GDPR viene riconosciuto in capo ad ogni interessato un diritto all’oblio, cioè un diritto alla cancellazione dei dati, un diritto ad essere dimenticati.

Tale diritto è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Per rafforzare il «diritto all’oblio» nell’ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

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