Quando si parla di responsabilità civile del farmacista?

Diritto farmaceutico

L’attività del farmacista rientra nella categoria di prestazioni d’opera intellettuale. Ciò significa che egli gode di una certa discrezionalità. Tuttavia, questa discrezionalità è controbilanciata dai numerosi obblighi da rispettare, poiché quello che svolge è pur sempre un servizio di pubblica necessità a tutela del diritto alla salute. Giuridicamente parlando, il farmacista deve fare i conti con cinque forme di responsabilità: civile, penale, amministrativa, erariale e deontologica.

Responsabilità civile e le sue conseguenze.

La dispensazione del farmaco rientra nella categoria delle attività pericolose. Ciò permette di ricollegare questa attività all’art. 2043 c.c. Secondo quest’ultimo, chi cagiona un danno, dolosamente o colposamente, è obbligato a risarcire il danneggiato. Ciò che obbliga il farmacista al risarcimento è la presenza del nesso di causalità. In parole povere, il fatto illecito( condotta del farmacista ) deve essere la causa dell’evento ( danno subito ).

Criteri di attribuzione della responsabilità civile.

Ai sensi dell’art. 2050 c.c. è il professionista a dover dimostrare che l’incidente non è a lui imputabile. Ciò avviene dimostrando di aver affrontato la situazione con una condotta diligente, utilizzando le conoscenze proprie del mestiere per garantire i livelli essenziali di assistenza. Inoltre, il farmacista è responsabile civilmente dei danni provocati dai suoi dipendenti.

Quando il farmacista non è responsabile del danno?

Il farmacista è esente da responsabilità quando si attiene a quanto prescritto dal medico. L’importante è che il farmacista svolga l’attività con diligenza, che va valutata in base alla natura dell’attività ( detta diligenza qualificata ). Quindi, si capisce, ad esempio, perché nei casi di prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, il farmacista deve mettersi in contatto con il medico.

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