Insegnanti tecnico pratici nel sostegno: adeguamento retributivo

IL PROBLEMA

Con i sempre più diradati concorsi per gli insegnanti da diversi anni non è raro vedere insegnanti di diverse aree e livelli svolgere mansioni diverse da quelle originariamente previste nella loro classe di concorso.

In particolare, in questo articolo ci occuperemo di quegli insegnati tecnico pratici (ITP) che, pur essendo docenti di ruolo, diplomati ed abilitati nel sostegno (che non è una classe di concorso autonoma, n.d.r.) svolgono la mansione di docenti, appunto, di sostegno, ma con una retribuzione minore rispetto ai colleghi.

GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI

Per accedere alle classi di concorso dell’ITP (v. Tabella B allegata al DPR 19/2016), a differenza di altre classi di concorso per i c.d. “insegnamenti teorici”, non è necessaria una laurea essendo sufficiente un diploma ITP abilitante. Più che conoscenze teoriche sono infatti richieste competenze specifiche tecnico-pratiche, con uso frequente dei laboratori. 

Il loro inquadramento nel 6° livello retributivo (con stipendio medio di circa 20.000€ annui) è stato oggetto di accesa discussione negli ultimi anni poiché la differenza di valore fra gli insegnamenti tecnico-pratici e quelli teorici si è andata sempre più assottigliando. 

Nell’aprile 2019 è stata anche avanzata una proposta di legge (PdL Miceli n.1783 del 2019) per equiparare gli ITP al livello retributivo degli altri insegnanti delle Classi di concorso. Purtroppo il Parlamento non ha ancora accolto questa proposta, lasciando immutata la situazione di disparità di trattamento da più parti considerata ingiustificata o addirittura illegittima ai sensi dell’art. 3 della Costituzione.

LE MANSIONI SUPERIORI DI SOSTEGNO: COSA COMPORTA?

Un discorso diverso vale invece per quegli insegnanti tecnico pratici che si abilitino al sostegno. Infatti nel caso tali docenti vengano immessi nelle funzioni di insegnanti di sostegno, essi si trovano a svolgere una mansione con trattamento e livello di inquadramento superiore (il 7° livello, con stipendio medio di circa 25.300 € annui) rispetto a quelli propri dell’ITP (6° livello, circa 20000 annui). Ma questi ultimi non ottengono il riconoscimento né del diritto alla differenza retributiva né in generale il diritto all’inquadramento proprio della mansione superiore.

Si tratta di una disparità di trattamento evidente fra gli ITP ed i colleghi delle altre classi di concorso, a parità di mansioni. La questione nasce dunque spontanea: cosa fare dunque in tale caso?

La risposta ci è fornita innanzitutto dall’art 36 della Costituzione, il quale prevede che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”. È pacifico da molti anni che la carta fondamentale configuri un vero e proprio “diritto all’adeguamento della retribuzione alla mansione svolta”

Ma per comprendere le attuali implicazioni e caratteristiche di tale diritto è utile analizzare come esse siano state declinate e specificate dal Legislatore ordinario in questi anni. 

L’ART 52 DEL T.U.P.A.

Il settore scolastico, così come praticamente tutti gli altri settori rientranti nella Pubblica Amministrazione, sono sottoposti ad una legislazione parzialmente diversa da quella normalmente applicabile. Il testo generale che da ultimo regola tale materia è il Testo Unico della Pubblica Amministrazione (T.U.P.A.), ovvero il Decreto Legislativo n.165 del 2001

La “disciplina delle mansioni” di nostro interesse è contenuta nell’art. 52, il quale al comma 1 prevede che:

“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.”

Da questa disposizione ricaviamo due indicazioni per il caso che stiamo esaminando: una scontata, ovvero che gli insegnanti tecnico pratici possono essere tranquillamente adibiti a mansioni diverse ed anche superiori; l’altra meno scontata, poiché diverge da quanto accade nei rapporti di lavoro di regime privatistico, ovvero che non sussiste per gli ITP inseriti come sostegno il diritto all’inquadramento di un livello superiore.

E PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO? 

Ebbene per rispondere a questa domanda viene in soccorso il primo periodo del comma 4 del medesimo articolo, il quale dispone che: 

“Nei casi di cui al comma 2 (assegnazione a mansioni superiori, n.d.r.), per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.”

Il diritto all’adeguamento retributivo per lo svolgimento di mansioni superiori è dunque sancito non solo in via generale nella Costituzione ma anche nel T.U.P.A. per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. E, volendo essere più precisi, obbliga la P.A. al pagamento non solo delle differenze retributive dal momento attuale e per il futuro, ma anche per tutto il periodo precedentemente svolto nella mansione superiore

Quanto detto si applica naturalmente al nostro caso di insegnanti tecnico pratici immessi nel ruolo di docenti di sostegno, il diritto all’adeguamento del trattamento retributivo dal 6° al 7° livello per il periodo in cui si siano svolte le funzioni della mansione di docente di sostegno,

COSA DICE LA CASSAZIONE?

Questo diritto, basato sull’art. 36 della Costituzione e specificato nell’art. 52 del T.U.P.A., trova riconoscimento anche da parte della Cassazione, la quale in molteplici occasioni si è espressa sul tema specificandone ulteriormente le caratteristiche.

SI veda ad esempio la sentenza n. 14775 del 2010 della Sezione Lavoro, e con lo stesso tenore la più recente n. 2102 del 2019. Entrambe le pronunce nel riconoscere la sussistenza di tale diritto sempre all’interno del mondo scolastico hanno affermato che esso non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva. Basta dunque lo svolgimento di fatto

Nello stesso solco è la pronuncia n. 18808 del 2013 della medesima sezione che, sempre in tema di pubblico impiego richiama le precedenti sentenze specificando poi che il diritto all’adeguamento retributivo sussiste anche se le mansioni sono proprie di una qualifica non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale. Anche se è al di fuori dal caso che stiamo analizzando (che riguarda la differenza fra 6° e 7° livello), è certamente utile sapere che la tutela del diritto all’adeguamento retributivo riguarda anche i casi in cui si svolgano mansioni superiori di diversi livelli.

Infine la recente pronuncia n. 1114 del 2020 precisa che è necessario provare in maniera consistente “che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, nella loro pienezza, e … siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate”.  Essa ci fornisce una importante indicazione pratica, ovvero che è necessario prima di intraprendere qualsiasi azione a difesa di tale diritto raccogliere quante più prove possibili dello svolgimento delle mansioni appartenenti ad una qualifica superiori, possibilmente documentali ed in secondo luogo testimoniali

COSA FARE DUNQUE?

Quanto detto vale per il caso degli insegnanti tecnico pratici immessi nel sostegno, ma anche per la generalità di chi svolga un pubblico impiego ed anche chi lavori nel settore privato ha analoghe se non più forti forme di tutela. 

Se ti trovi in questa situazione o simili potresti considerare di rivolgerti ad un professionista per tutelare i tuoi diritti.

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