Oggetto del diritto processuale civile: definizione.

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Oggetto del diritto processuale civile.

Definire l’oggetto del diritto processuale civile è impresa non facile, in quanto esso varia in base al periodo storico.

Come prima definizione potremmo dare quella secondo cui: il diritto processuale civile ad oggetto le norme contenute nel codice di procedura civile, che a loro volta disciplinano l’attività giurisdizionale, cioè l’attività dei giudici ordinari ex articolo 102 costituzione. Tuttavia, sia il contenuto del codice di procedura civile, sia le attribuzioni della magistratura ordinaria sono alquanto eterogenee. Di conseguenza bisogna andare alla ricerca di altro criterio sistematico.

In considerazione di ciò potremmo dire quanto segue. Il diritto processuale civile ricopre quell’area dell’ordinamento volta a tutelare i diritti. Quindi potremmo dire che il diritto processuale civile è una normativa secondaria, cioè quella normativa che interviene quando la normativa primaria fallisce. Ma anche qui si riscontra un problema. La tutela dei diritti può avere luogo in via giurisdizionale (cioè attraverso quelle attività autoritativa dello Stato affidata da magistratura dal titolo IV della costituzione) ma anche in via non giurisdizionale (attraverso l’arbitrato). Oltre a ciò, alla giurisdizione civile possono essere attribuite anche funzioni ulteriori dalla tutela dei diritti (si pensi alla giustizia volontaria). Dobbiamo, perciò, avvisare il lettore che la giurisdizione tutela dei diritti sono due settori autonomi che talvolta si sovrappongono parzialmente.

Vista la complessità del tema procediamo gradualmente iniziando con la descrizione della struttura del diritto processuale.

Struttura del diritto processuale civile.

Qualsiasi ordinamento giuridico ha una normativa che disciplina i comportamenti dei consociati. Tale normativa viene chiamata “sostanziale o primaria“. Essa è composta da quell’insieme di norme che, in vari settori di vita dei consociati, istituisce un insieme di doveri e poteri di comportamento. Specularmente troviamo poi norme che danno facoltà di compiere certe attività e garantiscono un potere di scelta in ordine a certi comportamenti.

Quindi, da un lato abbiamo comportamenti che sono doverosi, dall’altro lato abbiamo quei comportamenti che sono qualificati come possibili.

Illecito e situazioni sostanziali protette.

Di fronte a queste norme, può capitare che l’attività concreta di un soggetto sia difforme dall’astratta previsione normativa. In questo caso si realizza un illecito, definibile come: comportamento concreto difforme dall’astratta previsione normativa. Quando si verifica il lecito si innesta immediatamente l’attività giurisdizionale penale, volta all’accertamento dell’illecito e alla irrogazione della sanzione.

L’ordinamento, oltre ad imporre doveri, talora riconosce taluni interessi il rango di situazioni sostanziali protette.

Nel settore penale, di fronte a chi commette il reato non abbiamo il titolare di un interesse protetto, perché l’interesse protetto è unicamente quello generale. Mentre, passando al civile, di fronte al debitore che non paga, abbiamo la figura del creditore (cioè quel soggetto che ha un interesse garantito dall’ordinamento ad ottenere la prestazione che il creditore deve fornire e che ordinamento gli riconosce garantisce).

L’interesse del creditore è chiamato, a seconda dei settori in cui ci si trova, il diritto soggettivo o interesse legittimo. Quindi vediamo come non esiste solo una relazione bilaterale tra l’ordinamento e il titolare del dovere ma trilaterale. Questo perché proprio in previsione di soddisfacimento dell’interesse tutelato l’ordinamento istituisce in capo ad un terzo soggetto un dovere (nel caso di debitore e creditore, abbiamo l’obbligo di pagare il credito imposta al debitore).

Diritto sostanziale e processuale.

Quindi, oltre a una normativa primaria (che regola la vita dei consociati) è opportuno che l’ordinamento preveda il caso che i doveri non siano rispettati e che quindi venga ad esistenza un illecito. Alla violazione di un dovere di comportamento subentra un diverso e ulteriore dovere di comportamento. Ed è in questo caso che si innesta l’attività giurisdizionale, che ha quindi la funzione di intervenire laddove la normativa sostanziale entrata in crisi. Opera in questo caso la normativa secondaria (secondaria perché non opera mai in prima battuta ma solo a sussidio del diritto sostanziale). Detto in altri termini, il diritto processuale ha lo scopo di ricucire le ferite create nella realtà sostanziale dall’illecito.

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