L’esclusione del socio in S.N.C. per gravi inadempienze

A differenza delle “società di capitali” (S.R.L. e S.P.A.), nelle società in nome collettivo (S.N.C.) e più in generale nelle “società di persone” (S.S. e S.A.S.), il rapporto di fiducia fra i soci è fondamentale. Il venire meno di questa fiducia, può comportare l’esclusione del socio e, in taluni casi, addirittura lo scioglimento della società.

Il caso della “grave inadempienza” del socio: cosa accade?

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7612, della sez. I civile, del 15 aprile 2015, trattava un caso in cui il rapporto di fiducia era venuto meno a seguito di gravi inadempienze da parte di un socio. 

Ebbene, la Suprema Corte si trovava di fronte ad una situazione in cui al socio veniva imputata, dalla società stessa e dai soci amministratori, la violazione degli obblighi di collaborazione per il perseguimento dello scopo sociale (art. 2247 cod. civ.) e di buona fede (art. 1375 cod. civ.), chiedendone l’esclusione (art. 2286 co.1 cod.civ.).

Alcuni autori e giudici affermano che un insanabile dissidio tra i soci, tale da determinare la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, può portare allo scioglimento (art. 2272 n. 2 cod.civ.).

È necessario valutare caso per caso la “gravità” dell’inadempienza.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, respingeva l’impugnazione da parte della società in nome collettivo, la quale chiedeva fosse giudicata valida la delibera di espulsione del socio. Nonostante la pronuncia non sia particolarmente innovativa, chiarisce un criterio di valutazione utile per casi simili.

In particolare, la Suprema Corte conferma che è possibile escludere un socio da una società di persone per l’inosservanza del generale dovere di esecuzione del contratto sociale secondo i criteri di correttezza e buona fede. Tale inadempimento deve essere di sufficiente “gravità”, requisito da valutare caso per caso. 

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