Marchio d’impresa: alcune novità provenienti dall’Europa.

A seguito di una direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, n. 57, l’Unione europea ha iniziato un processo di ravvicinamento tra le varie legislazioni degli Stati membri. La materia in questione è quella del marchio d’impresa, la cui disciplina è contenuta nel Codice della proprietà industriale ( d.lgs. n. 30/2005 ).

Cos’è il marchio d’impresa?

Esso è un segno che ogni imprenditore adotta per rendere riconoscibili i propri prodotti e servizi. Può accadere però che qualcuno sfrutti un marchio di grande fama, spacciandolo per proprio. Per evitare ciò, l’imprenditore può registrare il proprio marchio, ottenendone la titolarità assoluta. Per farlo serve presentare una domanda compilando un apposito modulo, il quale deve:

  1. essere depositato presso una qualsiasi la Camera di Commercio;
  2. oppure, può essere inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ( UIBM ).

Tuttavia, il marchio deve essere ritenuto valido in base ai criteri fissati dalla legge. A tal fine il marchio deve:

  1. avere una sua autonoma capacità distintiva, tale da permettere al consumatore medio di associare immediatamente il prodotto/servizio al marchio e all’azienda produttrice;
  2. Non essere costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto ( tale forma non è considerato un carattere distintivo ), dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ( poiché tale forma deve essere tutelata tramite la registrazione del brevetto ) o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Quali le conseguenze della direttiva?

Prima di tutto, non sarà più richiesta, al momento del deposito, la rappresentazione grafica del marchio. Questo significa che sarà possibile registrare marchi non solo tradizionali, ma anche olfattivi o di luce.

Prima di spiegare la prossima novità, è necessario fare una premessa. Un soggetto può utilizzare il marchio altrui, se con quest’ultimo ha stipulato un contratto di licenza. Con questa direttiva il licenziatario può:

  1. avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare;
  2. avviare la stessa azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati;
  3. Può intervenire nell’azione di contraffazione avviata dal titolare per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

Se vuoi rimanere aggiornato su altre novità o approfondire altri argomenti visita la nostra pagina Facebook.

Per ricevere assistenza legale non esitare a visitare il nostro sito web oppure contattaci al +39 02.82.95.18.61.