Somministrare un farmaco senza prescrizione medica: è possibile?

Per la somministrazione di un farmaco è necessaria una prescrizione medica. Nel DM 31 marzo 2008 possiamo ricavare casi in cui il farmacista può somministrare farmaci anche in assenza di una ricetta medica, senza subire ripercussioni. Ciò è possibile quando:

  • la somministrazione del farmaco è necessaria per non interrompere il trattamento di una patologia cronica;
  • il farmaco è necessario per non interrompere un ciclo terapeutico;
  • è necessario per proseguire dopo la dimissione una terapia instaurata in ospedale; 

Elementi ulteriori e necessari per la dispensazione

Tuttavia, non basta semplicemente che il paziente si trovi in una di queste situazioni. Sono necessari ulteriori elementi.

Quando il farmaco  è necessario per il trattamento di una patologia cronica, rileva: 

  • La presenza in farmacia di un’altra ricetta medica che prescrive lo stesso farmaco allo stesso paziente;
  • il fatto che il paziente sia munito di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria che attesta la patologia;
  • L’esibizione di un documento firmato dal medico curante che attesta la patologia del paziente;
  • una ricetta medica scaduta da non oltre trenta giorni, di cui il paziente è provvisto;
  • La conoscenza diretta, da parte del farmacista, dello stato di salute del paziente.

Per dimostrare il ciclo terapeutico in cui il farmaco è incluso, gli elementi rilevanti sono:

  • La presenza in farmacia di una ricetta medica in una data che lasci presupporre che il paziente sia ancora in trattamento;
  • Il possesso, da parte del paziente, di una confezione inutilizzabile, ad es. un flaconcino danneggiato.

La somministrazione del farmaco può avvenire anche quando il paziente è in possesso di un documento di dimissione ospedaliera rilasciato nel giorno d’acquisto o nei due giorni precedenti e che prescrive il farmaco richiesto. 

Resta l’obbligo per il farmacista di informare il paziente che la somministrazione senza prescrizione medica costituisce una procedura eccezionale e che il paziente deve informare il medico curante del ricorso a tale procedura.

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