Suicidio assistito ed eutanasia: la situazione in Italia.

Responsabilità medica

L’art. 580 del codice penale punisce l’istigazione, l’aiuto al suicidio o chi ne agevola l’esecuzione con la reclusione dai cinque ai dodici anni. Se il tentativo non porta alla morte ma solo ad una lesione personale è prevista la reclusione da uno a cinque anni. Il tema del “fine vita” ha suscitato numerosi dibattiti di ordine religioso ed etico ma, prima di parlarne, bisogna fare una distinzione tra due figure dai caratteri comuni: eutanasia e suicidio assistito.

Differenze tra suicidio assistito ed eutanasia.

Con il termine eutanasia, ci si riferisce all’attività con la quale il medico somministra al paziente sostanze che portano al decesso, detta eutanasia attiva e da distinguere dall’eutanasia passiva che consiste nell’interruzione delle cure ( disposto ad esempio con un Testamento biologico ).

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Nel suicidio assistito, l’atto finale è compiuto direttamente dal paziente, che assume autonomamente le sostanze letali. Quindi in questo caso i soggetti terzi, cioè medici e fiduciari nominati dal paziente, si occuperanno: del ricovero, della preparazione delle sostanze e della gestione tecnica e legale dopo il decesso.

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In Italia, non essendo contemplati né l’eutanasia né il suicidio assistito, il paziente può ricorrere, sempre in maniera informata e consensuale, ad una “via di mezzo”, ovvero alla sedazione palliativa profonda e continua. Essa consiste in una cura finalizzata ad alleviare le sofferenze di un paziente attraverso la somministrazione di un mix di antidolorifici e sedativi (ad es. morfina e benzodiazepine ), che annullano la coscienza del paziente fino al raggiungimento del decesso.

Il nuovo approccio della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale ha di recente rivoluzionato lo scenario appena esposto. 

Il caso oggetto della pronuncia era il seguente: l’esponente radicale Marco Cappato era sottoposto ad un processo penale per aver aiutato Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo, a raggiungere, nel febbraio 2017, una clinica svizzera presso la quale porre fine alla sua vita. Mentre in Svizzera tale pratica è legittima ( a condizione che il paziente patisca una sofferenza inguaribile, sia informato sulle varie alternative e sia capace di intendere e di volere ), in Italia rappresenta a priori una violazione dell’art. 580 c.p. esposto all’inizio di questo articolo. 

Dopo un processo che ha attirato l’attenzione di tutti, il 25 settembre 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato non punibile il suicidio assistito, e quindi una deroga al divieto imposto dall’art.580 c.p., a determinate condizioni: il paziente deve essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e colpito da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che ritiene insopportabili, e comunque capace di intendere e volere. Questa la prima sentenza che prevede una causa di non punibilità del suicidio assistito, il che non equivale ad una sua totale legittimazione bensì ad una deroga.

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